COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società ASD FENUSMA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 25 del 15.11.2012 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara ASD FENUSMA – FOGLIZZESE disputata in data 11.11.2012, Campionato Seconda Categoria girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società ASD FENUSMA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 25 del 15.11.2012 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara ASD FENUSMA – FOGLIZZESE disputata in data 11.11.2012, Campionato Seconda Categoria girone F Con ricorso inviato in data 19.11.2012, la Società ASD FENUSMA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore MIASSOT Erik con la squalifica per tre gare per aver partecipato ad una rissa al termine della partita. La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente non contesta che al termine della gara con la Foglizzese sia scoppiata una rissa tra alcuni giocatori delle due squadre. Lamenta il fatto che il proprio calciatore Miassot non abbia preso attivamente parte alla rissa bensì sia esclusivamente intervenuto per fermare un compagno di squadra. Gesto che sarebbe stato mal interpretato dall’arbitro che sanzionava anche il Miassot. Nel ricorso si evidenzia come il calciatore Miassot abbia agito “sotto gli occhi dell’arbitro. Lo stesso arbitro, quando tutto si è risolto, ha dichiarato ad un nostro dirigente che la posizione del giocatore Miassot era diversa dagli altri partecipanti alla rissa”. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata alla luce delle seguenti osservazioni. E’ proprio l’arbitro (che per ammissione del ricorrente ha potuto osservare attentamente l’accaduto) a smentire in modo netto ed insuperabile la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso. Si evidenzia difatti nel referto arbitrale come “si scatenava una rissa con un po’ tutti i giocatori più quelli che erano in panchina”. Ed è significativo il fatto che “tra i più facinorosi” l’arbitro abbia individuato quattro giocatori, primo tra i quali proprio il Miassot. Non vi è pertanto alcun elemento per poter scindere la condotta posta in essere dal Miassot, se non nell’attribuire a costui un ruolo da protagonista all’interno della rissa. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della ASD FENUSMA, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it