COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 06.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 25/11/2012 OLMO – ASTISPORT

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 06.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 25/11/2012 OLMO - ASTISPORT La società ASD OLMO, con raccomandata spedita il giorno 29/11/2012, ha inteso proporre rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe notificandone copia alla controparte ASD ASTISPORT. La reclamante denuncia che, nel corso del secondo tempo, l'arbitro lamentava un infortunio che non gli consentiva di proseguire nella direzione della gara. A questo punto, anzichè sospendere l'incontro, l'arbitro si faceva sostituire da persona presente in tribuna che portava a termine la gara. Poichè tale procedura è chiaramente in contrasto con quanto dispone il Regolamento del Giuoco Calcio, la società OLMO chiede la ripetizione della gara per errore tecnico arbitrale. Poichè dall'esame del referto non risultava esservi menzione alcuna di quanto lamentato, questo G.S. ha provveduto a richiedere all'arbitro un supplemento onde avere chiarimenti sulla vicenda: in questo documento l'arbitro conferma la veridicità delle asserzioni della reclamante giustificando la sua decisione, avvenuta al 26º minuto del secondo tempo,con l'insistenza da parte dei dirigenti affinché la gara potesse giungere a conclusione e aderendo, data la sua scarsa esperienza, a tale richiesta chiamava a sostituirlo un proprio amico presente in tribuna e che attualmente frequenta il corso arbitri. Si è pertanto in presenza di un palese errore tecnico da parte dell'arbitro in quanto la regola nº5 del Regolamento del Giuoco Calcio non consente tale procedura ed anzi la "Guida pratica AIA" recita espressamente "In linea generale la sostituzione dell'arbitro NON è consentita per nessun motivo.......tranne in alcune competizioni il cui regolamento espressamente lo prevede". Tutto ciò premesso pertanto SI DELIBERA: - di accogliere il reclamo presentato dalla società OLMO dichiarando l'irregolarità della gara per errore tecnico commesso dall'arbitro. - di disporre la ripetizione della stessa nei tempi e modi che la segreteria del Comitato Regionale vorrà stabilire. - di nulla disporre circa la tassa reclamo che non risulta versata. - quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº41 del 29/11/2012.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it