COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo proposto dalla A.S.D. CORTEMILIA CALCIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 27 del 22/11/12 della Delegazione Provinciale di Cuneo in ordine alla gara CORTEMILIA – DOGLIANI disputata il 18/11/12 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone Q
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 06.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Reclamo proposto dalla A.S.D. CORTEMILIA CALCIO avverso le decisioni del Giudice
Sportivo contenute nel C.U. n° 27 del 22/11/12 della Delegazione Provinciale di Cuneo in
ordine alla gara CORTEMILIA - DOGLIANI disputata il 18/11/12 nell’ambito del Campionato di
Seconda Categoria – Girone Q
Con tempestivo reclamo, spedito a mezzo raccomandata in data 26/11/12, la A.S.D. CORTEMILIA
CALCIO contesta la squalifica fino all’11/12/2012 inflitta al proprio allenatore MONDO Mirco,
assumendo che, pur ritenendo inopportuno il comportamento messo in atto dal proprio tecnico, lo
stesso non abbia inteso offendere il Direttore di gara nel corso di una pacata discussione su una
decisione arbitrale svoltasi al termine della partita.
Il provvedimento disciplinare sopra riportato è stato disposto dal Giudice Sportivo e pubblicato sul
C.U. n° 27 del 22/11/12 della Delegazione Provinciale di Cuneo sulla base del rapporto dell’arbitro
che ha diretto la gara CORTEMILIA – DOGLIANI, disputata il 18/11/12 nell’ambito del Girone Q del
Campionato di Seconda Categoria.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
- rilevato, preliminarmente, che, per il disposto dell’art. 45, n° 3, lett. b) del C.G.S., non è
impugnabile il provvedimento disciplinare della squalifica emessa nei confronti dei tecnici per periodi
fino ad un mese;
- considerato, di conseguenza, che la precitata norma non consente l’esame del merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della relativa tassa che non risulta versata dalla
società reclamante e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica fino all’11/12/2012 comminata nei confronti del Signor MONDO Mirco, allenatore della
A.S.D. CORTEMILIA CALCIO.
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