COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla A.S.D. EMIT BOYS avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 23 del 22/11/12 della Delegazione Provinciale di Torino in ordine alla gara TAURINENSE – EMIT BOYS disputata il 18/11/12 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla A.S.D. EMIT BOYS avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 23 del 22/11/12 della Delegazione Provinciale di Torino in ordine alla gara TAURINENSE – EMIT BOYS disputata il 18/11/12 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone B Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 22/11/12, la A.S.D. EMIT BOYS contesta la squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore FERRI Stefano e quella per due gare inflitta al giocatore CUCCU Andrea con i provvedimenti pubblicati sul C.U. N° 23 del 22/11/12 della Delegazione Provinciale di Torino per i fatti riportati dal direttore della gara TAURINENSE – EMIT BOYS disputata il 18/11/12 nell’ambito del Girone B del Campionato di Terza Categoria. La società reclamante chiede una congrua riduzione delle squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai propri giocatori, attribuendo al direttore di gara un volontario travisamento dei reali fatti accaduti nel corso della disputa della gara sopra indicata. L’arbitro riferisce che, al 48° del secondo tempo, provvedeva ad espellere il giocatore FERRI Stefano, il quale, terminata la gara, lo inseguiva fino al locale antistante lo spogliatoio, lo insultava pesantemente e, con atteggiamento aggressivo, lo urtava ripetutamente col petto. Lo stesso atteggiamento offensivo e minaccioso veniva tenuto dal giocatore CUCCU Andrea, capitano della squadra EMIT BOYS. La A.S.D. EMIT BOYS nega nel modo più assoluto che il proprio giocatore FERRI Stefano abbia inseguito l’arbitro, né tanto meno che lo abbia insultato, oltraggiato o minacciato, in quanto l’intenzione era quella di chiedere spiegazioni sul suo operato, anche se tale richiesta veniva espressa, gesticolando e a voce alta, con toni veementi e plateali. Per quanto riguarda CUCCU Andrea, la reclamante sostiene che il giocatore, nella sua qualità di capitano, si sia adoperato per portare la calma nell’agitato dopo partita e che, quindi, nel suo caso, si sia trattato di un banale scambio di persona. Le tesi difensive della Società ricorrente non reggono di fronte alla precisa descrizione degli episodi effettuata dall’arbitro e, quindi, le contestazioni avanzate nei confronti del rapporto di gara, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere disattese. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che le considerazioni sopra espresse rendono incensurabile la decisione impugnata in ordine, sia al merito, sia alle motivazioni ed alla congruità delle sanzioni adottate; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla A.S.D. EMIT BOYS perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per QUATTRO gare inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore FERRI Stefano e quella per DUE gare comminata nei confronti del giocatore CUCCU Andrea.
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