COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclami proposti dalle società REAL CEVERSAMA MONGRANDO e CE.VER.SA.MA BIELLA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. N° 22 dell’1/11/12 della Delegazione Provinciale di Biella in riferimento alla gara REAL CEVERSAMA MONGRANDO VALLE ELVO disputata il 28/10/2012 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Provinciale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 06.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Reclami proposti dalle società REAL CEVERSAMA MONGRANDO e CE.VER.SA.MA BIELLA
avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. N° 22 dell’1/11/12 della
Delegazione Provinciale di Biella in riferimento alla gara REAL CEVERSAMA MONGRANDO
VALLE ELVO disputata il 28/10/2012 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Provinciale
Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata il 7/11/12, la società REAL CEVERSAMA
MONGRANDO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, riportate sul C.U. n° 22
dell’1/11/12 della Delegazione Provinciale di Biella, in riferimento ai fatti occorsi durante lo
svolgimento della gara REAL CEVERSAMA MONGRANDO – VALLE ELVO, disputata il 28/10/12
nell’ambito del Campionato Giovanissimi Provinciale, avanzando doglianze sulla eccessiva entità
dell’ammenda di € 100,00 inflittale per aver causato ritardo nell’inizio della gara e per aver
consentito a persone estranee, non indicate nella distinta di gara, di accedere alla zona antistante
gli spogliatoi.
Con altro ricorso, inviato sempre con raccomandata spedita in pari data, la A.S.D. CE.VER.SA.MA
BIELLA impugna la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività, fino al 28/12/2012, inflitta al
proprio dirigente MIOLO Paolo e quella fino al 28/01//2013 comminata nei confronti del dirigente
CAGNA Renato.
Dopo aver provveduto alla riunione per connessione dei due distinti reclami, è stata disposta
l’audizione della A.S.D. CEVERSAMA BIELLA, avendo la stessa fatto richiesta in tal senso.
L’arbitro, nel suo circostanziato supplemento di rapporto, attesta che il ritardo di circa quindici minuti
con il quale ha avuto inizio la partita è stato causato dalla tardiva consegna della distinta dei
giocatori effettuata dalla società REAL CEVERSAMA MONGRANDO.
Inoltre, la Direttrice di gara riferisce che, prima dell’inizio della partita, i Signori MIOLO Paolo e
CAGNA Renato, riconosciuti come componenti della società REAL CEVERSAMA, sostando davanti
al cancello dell’entrata, la insultavano e minacciavano pesantemente con frasi triviali e,
particolarmente il Signor CAGNA, oltre ad insultarla, la minacciava di farle finire la carriera vantando
conoscenze in Federazione.
La società reclamante smentisce categoricamente che la partita sia iniziata in ritardo ed asserisce
che nessun estraneo era presente nello spazio antistante gli spogliatoi.
Quanto poi ai due dirigenti, indicati dalla Direttrice di gara come autori degli insulti e delle minacce,
la A.S.D. CE.VER.SA.MA BIELLA nega che gli stessi abbiano avuto un contegno irriguardoso nei
confronti dell’arbitro, ma ammette solamente la circostanza che abbiano avuto un diverbio, prima
dell’inizio della gara, con il padre dell’arbitro, il quale avrebbe poi stilato di proprio pugno il rapporto
di gara, sostituendosi alla figlia in tale incombenza, per poter travisare i fatti ed infierire a proprio
piacimento nella descrizione degli episodi.
In sede di audizione il Signor MOSCONI Renato, delegato all’uopo dalla società ricorrente, dopo
aver confermato il tenore del ricorso ed aver addebitato la pesantezza del rapporto a rancori
personali del padre dell’arbitro nei confronti della società, riferiva di aver appreso da dirigenti
arbitrali della Sezione di Biella che l’arbitro in questione sarebbe stato sospeso per i fatti oggetto del
presente reclamo.
Le contestazioni, genericamente avanzate dalle società reclamanti e, soprattutto, non pertinenti,
non sono idonee a contrastare la ricostruzione dei fatti operata dalla Direttrice di gara nel proprio
puntuale e circostanziato supplemento di rapporto, che costituisce piena prova circa il
comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, e devono, quindi, essere
disattese.
Per quanto riguarda l’asserita sospensione dell’arbitro per gli accadimenti occorsi durante lo
svolgimento della gara in questione, si è potuto appurare, a seguito di una immediata indagine
svolta presso la Sezione arbitrale di Biella, che la stessa è stata determinata da fattori che esulano
dai fatti contestati dalla reclamante nel presente ricorso.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
ritenendo incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni
ed alla congruità delle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo,
RESPINGE
i due ricorsi di cui trattasi, disponendo l’incameramento delle prescritte tasse di reclamo, che
devono essere addebitate una alla REAL CEVERSAMA MONGRANDO e l’altra alla A.S.D.
CE.VER.SA.MA BIELLA, perché non versate e, conseguentemente,
CONFERMA
- l’ammenda di € 100,00 inflitta alla società REAL CEVERSAMA MONGRANDO;
- la inibizione a svolgere ogni attività fino al 28/12/2012 inflitta al Signor MIOLO Paolo e quella fino
al 28/01/2013 comminata nei confronti del Signor CAGNA Renato, entrambi dirigenti della A.S.D.
CE.VER.SA.MA BIELLA;
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