COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società ASD SAN GIACOMO CHIERI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 38 del 22.11.2012 del Comitato Regionale Pienomte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD PECETTO – SAN GIACOMOCHIERI disputata in data 18.11.2012, Campionato Promozione girone D.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società ASD SAN GIACOMO CHIERI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 38 del 22.11.2012 del Comitato Regionale Pienomte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD PECETTO – SAN GIACOMOCHIERI disputata in data 18.11.2012, Campionato Promozione girone D. Con ricorso inviato in data 27.11.2012, la Società ASD SAN GIACOMO CHIERI si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore EL MOUAJJEH con la squalifica per quattro giornate per aver colpito e minacciato un giocatore avversario. La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente non contesta che il proprio giocatore abbia posto in essere le condotte violente ed aggressive riferite dal direttore di gara nel proprio referto Lamenta il fatto che il proprio calciatore abbia perso il controllo a causa delle provocazioni subite. Si lamentano insulti ed ingiurie a sfondo razziale portate all’indirizzo del calciatore durante tutta la gara. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata alla luce delle seguenti osservazioni. Anzitutto non è dato sapere se le asserite ingiurie siano state proferite proprio dal giocatore avversario contro il quale EL MOUAJJEH si è accanito. In secondo luogo, nel referto arbitrale non si da atto di alcuna condotta provocatoria né di espresse lamentele in tal senso da parte del calciatore sanzionato. Si aggiunga la considerazione che la sanzione della squalifica per quattro giornate appare in ogni caso proporzionata alla condotta posta in essere, contraddistinta da una particolare tenacia nel cercare il contatto fisico reiterato con l’avversario, già colpito durante la gara. Senza che alcun effetto sortisse l’espulsione comminata dal direttore di gara. L’arbitro evidenzia nel rapporto con quale difficoltà si sia cercato di contenere il perdurante atteggiamento aggressivo da parte del calciatore in oggetto. Non vi è pertanto alcun elemento che possa smentire anche solo in parte quanto evidenziato dal direttore di gara e, sminuire la gravità della condotta. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della ASD SAN GIACOMO CHIERI, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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