COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società ASD DRUENTO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 38 del 22.11.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD OLYMPIC COLLEGNO – ASD DRUENTO disputata in data 18.11.2012, Campionato Prima Categoria girone D.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società ASD DRUENTO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 38 del 22.11.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD OLYMPIC COLLEGNO – ASD DRUENTO disputata in data 18.11.2012, Campionato Prima Categoria girone D. Con ricorso inviato in data 30.11.2012, la Società ASD DRUENTO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore SORRENTI Daniele con la squalifica per sei giornate per aver colpito con calci e pugni un giocatore avversario, ingenerando una rissa.La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente non contesta che il proprio giocatore abbia preso parte alla “concitata colluttazione” al termine della gara. Lamenta il fatto che il proprio calciatore non sia rientrato in campo dopo l’espulsione di sua iniziativa bensì ad opera di alcuni giocatori ospiti “che si scagliavano violentemente per avere contatto fisico contro il tesserato che era in fase di uscita dal rettangolo di gioco”. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata alla luce delle seguenti osservazioni. Si ritiene che l’arbitro abbia avuto modo di assistere da buona posizione all’intero episodio. Sul punto la Società ricorrente non avanza alcun rilievo. Deve allora rimarcarsi come la dinamica ricostruita dal direttore di gara venga a smentire la ricostruzione offerta nel ricorso. Premesso che il Sorrenti venne espulso per aver dato un pugno in faccia ad un avversario, nel referto si dà atto di come i due giocatori espulsi (Sorrenti e Morgese) “al fischio finale della gara … si sono buttati di nuovo sul terreno di gioco scambiandosi pugni e calci”. Pertanto, il Sorrenrti ha agito di iniziativa al di fuori di alcun intervento da parte di calciatori dell’Olimpic Collegno. Certo, una volta innescata la rissa, anche altri calciatori avversari hanno probabilmente colpito il Sorrenti, ma ciò non ha alcuna incidenza. Resta il fatto che il calciatore espulso per condotta violenta, invece di allontanarsi o, comunque, di rimanere in disparte, abbia reiterato il gesto violento, in tal modo ingenerando la reazione a catena ovvero la rissa. Non vi è pertanto alcun elemento che possa smentire anche solo in parte quanto evidenziato dal direttore di gara e, sminuire la gravità della condotta. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della ASD DRUENTO, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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