COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012 Decisione del Giudice Sportivo MGM 2000 – CALCIO A 5 MESE Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 32 del 29-11-2012 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della soc. MGM 2000.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012 Decisione del Giudice Sportivo MGM 2000 - CALCIO A 5 MESE Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 32 del 29-11-2012 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della soc. MGM 2000. Con il reclamo la Società citata afferma che la società Mese calcio ha violato la norma del C.R. Lombardia, che dispone l’obbligo di impiego durante la gara di almeno un calciatore nato a partire dall’1/1/1990; quindi chiede a carico della società Mese la sanzione della perdita della gara. Argomenta in tal modo le motivazioni della richiesta: La società Mese ha iscritto nella distinta di gara il calciatore n° 10 Balatti Guglielmo nato il 08-08-91, tuttavia sostiene che tale calciatore, come da documentazione fotografica allegata, è giunto presso l’impianto sportivo “..in condizioni fisiche del tutto incompatibili col suo impiego....deambulando con stampelle … aveva una infermità tale che gli era totalmente impedito l’appoggio del piede destro….. non era in grado di camminare.”. Sostiene che pertanto “… la società Mese ha solo apparentemente osservato la regola sopra richiamata, avendo posto in essere una palese elusione risolventesi in una violazione sanzionabile…” infatti ritiene la reclamante che ”….sebbene nel calcio a cinque non sia richiesto l’utilizzo effettivo del calciatore giovane (tanto che per la normativa è sufficiente che sia presente e che sia indicato nella distinta…” tuttavia “…un’interpretazione logica, sistematica e di buona fede della regola impone che l’atleta sia potenzialmente schierabile vale a dire idoneo all’impiego….”. Aggiunge inoltre che in caso di diversa interpretazione la regola verrebbe “..svuotata di significato e manderebbe impunite…” eventuali medesime situazioni intese ad “…aggirare l’obbligo…”. Conclude infine che nei casi in cui “…l’infortunio è di palmare evidenza…in questi casi il giocatore deve considerarsi mancante.”. Dal canto proprio la società Mese con proprie contro deduzioni si limita ad asserire che il calciatore Balatti Guglielmo nato il 08-08-91, è regolarmente tesserato, non era squalificato ed è stato regolarmente impiegato. Dagli atti di gara risulta che sulla distinta ufficiale dei calciatori partecipanti alla gara è iscritto quale unico calciatore di cui alle fasce di età prescritte, il calciatore Balatti Guglielmo nato dal 8-8-91; il direttore di gara nulla segnala riguardo ad una eventuale sua assenza né tanto meno specifica particolari riguardo alle condizioni fisiche del medesimo calciatore. Al fine di dirimere la controversia occorre ovviamente far riferimento alla norma anche in relazione alle considerazioni espresse dalle società. La normativa cui ci si riferisce per il caso di specie è stata pubblicata sul C.U. n. 1 del 2.07.2012; in particolare al punto A/14 pagg, 25/26: con la medesima il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2012-13, quanto segue: Le squadre che si iscrivono alla serie C2 hanno i seguenti obblighi: - omisis -inserimento in distinta, per le gare di campionato, di almeno un giocatore nato a partire dall’1/1/1990 Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare attraverso l’obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara, a prescindere dal numero dei calciatori impiegati. Il Direttore di gara sarà tenuto a constatare l’effettiva presenza sul terreno di giuoco del predetto calciatore all’atto del riconoscimento ufficiale dei calciatori indicati in distinta dalle società. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. Quindi non vi sono dubbi sulla presenza del calciatore n° 10 Balatti Gugielmo nato il 08-08-91 in distinta di gioco e della sua presenza all’atto dell’appello. In ogni caso all’arbitro in considerazione delle previste modalità delle sostituzioni non compete verificare l’effettivo utilizzo del calciatore in questione durante la gara: ciò in virtù della norma che a tal proposito risulta chiara (così come altresì indicato nelle proprie osservazioni dalla medesima società MGM 2000). Da questo punto di vista quindi la norma è stata osservata. Quanto all’obiezione della società MGM 2000 (che pur, come già detto, non mette in dubbio né la presenza né la necessità di effettivo utilizzo del calciatore in questione) la quale ritiene che una interpretazione di buona fede della regola imponga che l’atleta sia potenzialmente schierabile vale a dire idoneo all’impiego e quando poi l’infortunio è di palmare evidenza in questi casi il giocatore deve considerarsi mancante, lo scrivente considera quanto segue. In primo luogo è bene ribadire che come ripetutamente detto, non vi sono dubbi sulla presenza durante la gara del calciatore in questione rientrante tra quelli delle fasce di età obbligatorie. Inoltre non si ritiene di aderire incondizionatamente all’assunto della società reclamante quando sostiene che il calciatore iscritto in elenco debba essere “idoneo all’impiego e quando poi l’infortunio è di palmare evidenza in questi casi il giocatore deve considerarsi mancante” perchè: - intanto, né una documentazione fotografica né il direttore di gara né lo scrivente, ma solo un esame medico sarebbero, anche nel caso di specie, in grado di stabilire con certezza l’idoneità ovvero l’inidoneità fisica di un calciatore. (Tale accertamento non è comunque previsto dalla norma e rientra peraltro nella più specifica disposizione riguardante la tutela della salute dei calciatori); - inoltre, quand’anche si fosse verificato durante la gara l’eventuale e totale mancato utilizzo del calciatore in questione (presente durante la gara secondo le modalità previste dalla norma), per precedente sopravvenuta inabilità, tale impossibilitato inutilizzo si sarebbe ritorto ad esclusivo svantaggio della società Mese (non certo della società MGM 2000), posto che in tal modo tale società Mese sarebbe privata della possibilità di utilizzo completo del suo potenziale atletico di fatto limitando di una unità la sua capacità di scelta e di utilizzo delle sostituzioni possibili. Stante tale situazione la gara si è quindi svolta regolarmente. Stante tale situazione la gara si è quindi svolta regolarmente. P.Q.S. DELIBERA Di omologare come segue il risultato della gara: MGM 2000 - Mese calcio a cinque: 5 - 5. Di addebitare alla reclamante la tassa, se non versata
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