COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società SAN BIAGIO Camp. 2° Categoria Gir. W Gara del 18.11.2012 tra San Biagio / Calcio Mottese C.U. n. 18 della Delegazione di Pavia datato 29-11-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società SAN BIAGIO Camp. 2° Categoria Gir. W Gara del 18.11.2012 tra San Biagio / Calcio Mottese C.U. n. 18 della Delegazione di Pavia datato 29-11-2012 La società SAN BIAGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore TOPOLINO Francesco per quattro gare, affermando che il calciatore non avrebbe scavalcato la recinzione del campo di giuoco per raggiungere la tribuna, ma che avrebbe cercato di raggiungere la stessa entrando dal cancello principale solo per accertarsi dell’incolumità della moglie e dei tre figli infanti. La società SAN BIAGIO ha inoltre proposto reclamo contro l’ammenda di € 100,00 comminata alla società, contro la squalifica fino al 10.12.2012 nei confronti dell’assistente arbitro SESINI Pietro, contro la squalifica dei calciatori DELLA BOSCA Stefano e SALVANESCHI Matteo per due gare, contro la squalifica del calciatore BELLI Marco per una gara. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva : la sanzione comminata al calciatore TOPOLINO Francesco dal GS deve ritenersi congrua in quanto, dal referto arbitrale risulta inequivocabilmente che il calciatore scavalcava la recinzione e tentava di raggiungere alcuni sostenitori senza riuscirci in quanto fermato da alcuni spettatori presenti nella zona. come risulta poi anche dal reclamo stesso, la frase blasfema addebitata al calciatore fu effettivamente pronunciata. Le interpretazioni attribuite alla suddetta frase nel ricorso non possono in alcun modo essere accettate. Pertanto tale sanzione merita di essere confermata. Per quanto riguarda le altre sanzioni, ovvero l’ammenda di € 100,00, la squalifica dei signori DELLA BOSCA Stefano e SALVANESCHI Matteo per due gare, del calciatore BELLI Marco per una gara e dell’assistente arbitro SESINI Pietro fino al 10.12.2012, questa Commissione rileva che Ai sensi dell’art. 45 comma 3 del codice di giustizia sportiva, tali sanzioni non sono impugnabili in alcuna sede e pertanto i reclami riguardo le predette posizioni sono da dichiararsi inammissibili. Tanto premesso e ritenuto RESPINGE il reclamo presentato e conferma le sanzioni comminate dal GS. Dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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