COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società FIGINO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 18-11-2012 tra CDG Veniano / Or. Figino C.U. n. 25 della delegazione di Como datato 29-11-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società FIGINO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 18-11-2012 tra CDG Veniano / Or. Figino C.U. n. 25 della delegazione di Como datato 29-11-2012 La Società FIGINO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato la squalifica fino al 04.03.2013 al calciatore RIZZO Moreno Manuel, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto al reale comportamento tenuto dal giocatore La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : dal referto di gara emerge che il sig. RIZZO Moreno ha dato un calcio ad un avversario a gioco fermo e alla notifica dell'espulsione si poneva avanti al direttore di gara (petto contro petto), allontanandosi poi dal terreno di gioco rivolgendo all'arbitro frasi ed espressioni offensive. Consideratala gravità dei fatti accaduti, alla luce dei criteri abitualmente adottati, questa Commissione ritiene di dover lievemente mitigare la sanzione comminata dal GS nella sua delibera. Tanto premesso e ritenuto la C.D.T. a parziale modifica del provvedimento impugnato RIDUCE la squalifica a carico del calciatore RIZZO Moreno a cinque giornate. Dispone l'accredito della tassa se versata.
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