COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società G.S. CONCOREZZESE Camp. Juniores Reg. Gir. G Gara del 17-11-2012 tra G.S. Concorezzese / A.C. Cesano Maderno C.U. n. 32 del CRL datato 29-11-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società G.S. CONCOREZZESE Camp. Juniores Reg. Gir. G
Gara del 17-11-2012 tra G.S. Concorezzese / A.C. Cesano Maderno
C.U. n. 32 del CRL datato 29-11-2012
La Società G.S. CONCOREZZESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 -3, lamentando che i dati anagrafici dei calciatori indicati in distinta non erano corretti e avrebbero quindi comportato un'errata verifica della violazione dell'obbligo di utilizzare un massimo di TRE giocatori fuori quota, come indicato nel CU n. 1 della Stagione Sportiva 2012/2013.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, osserva : dal referto arbitrale e dai documenti allegati al ricorso emerge che effettivamente la società Concorezzese ha iniziato la gara con un numero di TRE fuori quota, ovvero nati dopo il 01.01.1993: n. 5 MAPELLI NICOLA (26.08.1993), URSO DANIELE (15.05.1993) e BIELLA LUCA (29.04.1993). L'errata indicazione delle date di nascita dei sigg.ri : GOLEMME DAMIANO (18.02.1994) e BARAZZETTA LUCA (11.07.1995) ha infatti indotto il GS ha verificare l'impiego di un numero di giocatori superiore al consentito.
La società reclamante ha quindi impiegato un numero di giocatori “fuori quota” nei limiti del consentito e pertanto la decisione del GS deve essere riformata, ristabilendo il risultato conseguito sul terreno di gioco.
Tanto premesso e ritenuto la C.D.T. in riforma del provvedimento impugnato
ACCOGLIE
il reclamo proposto, disponendo di confermare il risultato conseguito sul terreno di gioco di 2–1, nonchè commina alla società Concorrezzese la sanzione dell'ammenda di euro 150,00 per aver erroneamente compilato la distinta di gioco e di inibire il dirigente accompagnatore sig. PASSONI GIANMARIO fino al 14.01.2013.
Dispone l'accredito della relativa tassa se già versata
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