COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul – Comunicato Ufficiale N° 89 del 12.12.2012 – Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.D. PIANDIMELETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TICCHI GABRIELE SEGUITO GARA ATLETICO GALLO/PINDIMELETO DEL 25.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 78 del 28.11.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul - Comunicato Ufficiale N° 89 del 12.12.2012 - Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.D. PIANDIMELETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TICCHI GABRIELE SEGUITO GARA ATLETICO GALLO/PINDIMELETO DEL 25.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 78 del 28.11.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore TICCHI Gabriele, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto a fine gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C.D. Piandimeleto, dolendosi dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, chiedendone, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione. A sostegno di tale richiesta la reclamante adduceva che il proprio calciatore, preso dal nervosismo per l’epilogo dell’incontro, trovando la porta dello spogliatoio chiusa, calciò il borsone dei medicinali dalla quale uscì del materiale che solo accidentalmente colpì l’assistente arbitrale che stava lì vicino; al dirigente della squadra avversaria che lo aveva insultato per tutta la gara gli rimproverò la condotta poco sportiva dallo stesso tenuta, senza tuttavia offenderlo. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltata la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il presente gravame possa essere accolto solo in parte. La condotta gravemente antisportiva posta in essere dal calciatore sanzionato integra la fattispecie di cui al 4° comma, lett. a), prima parte, dell’art. 19 del Codice di giustizia sportiva, e va quindi correttamente sanzionata con la squalifica per due giornate di gara. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.C.D. Piandimeleto e, per l’effetto, riduce a due giornate di gara la squalifica del calciatore TICCHI Gabriele. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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