COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul – Comunicato Ufficiale N° 89 del 12.12.2012 – Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ALLEVI FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6 FEBBRAIO 2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA VIRTUS PAGLIARE/APPIGNANESE DEL 24.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 78 del 28.11.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul - Comunicato Ufficiale N° 89 del 12.12.2012 - Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ALLEVI FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6 FEBBRAIO 2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA VIRTUS PAGLIARE/APPIGNANESE DEL 24.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 78 del 28.11.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore ALLEVI Franco, asseritamente tesserato per l’Appignanese, la sanzione della squalifica fino al 6 febbraio 2013 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato chiedendo la riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta esagerata alla luce della condotta effettivamente tenuta. Ammetteva il calciatore di avere offeso l’arbitro nel momento di stizza determinato dall’espulsione inflittagli; negava, viceversa, di avere reiterato tale condotta nell’intervallo ed a fine gara. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che il calciatore Allevi, essendo stato espulso per doppia ammonizione, merita la sanzione di una giornata di squalifica e che, inoltre, l’avere offeso reiteratamente l’arbitro, costituisce condotta per la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) del Cgs, deve applicarsi la squalifica per tre giornate di gara, ritenuta la continuazione tra gli episodi offensivi contestati; che, pertanto, la sanzione complessiva è di quattro giornate di squalifica effettive; • ritenuto, alla luce di quanto sopra, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore ALLEVI Franco e, per l’effetto, gli riduce la squalifica a quattro giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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