COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul – Comunicato Ufficiale N° 89 del 12.12.2012 – Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. POL. LUNANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA LUNANO/S. ORSO DEL 17.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 70 del 21.11.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul - Comunicato Ufficiale N° 89 del 12.12.2012 - Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. POL. LUNANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA LUNANO/S. ORSO DEL 17.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 70 del 21.11.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe applicava le seguenti sanzioni: - squalifica fino al 31 gennaio 2013 al tecnico PESSINA Emanuele, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro; - inibizione fino al 30 gennaio 2013 al dirigente SACCHI Giuseppe e fino al 31 dicembre 2015 al dirigente AMATI Francesco, entrambi per il comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro. Avverso dette decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Pol. Lunano, chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni impugnate, ritenute, comunque, del tutto sproporzionate. A dire della reclamante: - il dirigente Amati Francesco entrò in campo per protestare nei confronti dell’arbitro; giunto nei pressi dello stesso, a causa del terreno scivoloso, perse l’equilibrio finendovi a contatto, in maniera del tutto fortuita e senza violenza alcuna; venne poi allontanato dai calciatori e dall’allenatore del Lunano e dall’altro dirigente locale sanzionato; - il tecnico Pessina ed il massaggiatore Sacchi entrarono sul terreno di gioco al solo fine di fermare l’Amati, senza porre in essere gli atti minacciosi o intimidatori loro ascritti, essendosi gli stessi limitati a protestare, peraltro civilmente, con il direttore di gara per un provvedimento, quello dell’espulsione del capitano della loro squadra, ritenuto ingiusto. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, a seguito di un suo provvedimento disciplinare applicato al capitano della squadra locale non condiviso, alcuni componenti della panchina del Lunano, tra cui l’allenatore Pessina ed il massaggiatore Sacchi, entrarono sul terreno di gioco correndo verso di lui ed urlando frasi incomprensibili. Agli stessi si unì anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara Amati Francesco, il quale, nonostante l’intervento di alcuni calciatori della sua società che lo fermarono, riuscì a divincolarsi e con un salto lo colpì con le mani al petto, facendogli fare tre passi indietro e provocandogli istantaneo e non forte dolore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di due ulteriori tasse reclamo; • ritenuto, alla luce dell’espletata istruttoria, che le condotte ascritte all’allenatore Pessina ed al dirigente Sacchi siano state in parte ridimensionate nella loro obiettiva gravità e ricondotte entrambe nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • ritenuta l’infondatezza della tesi difensiva della non intenzionalità del gesto violento posto in essere nei confronti del direttore di gara dal dirigente Amati, il cui comportamento pertanto deve essere valutato come grave e deplorevole, la cui sanzione, tuttavia, deve essere ridotta sotto il profilo della sproporzione, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Pol. Lunano in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore PESSINA Emanuele, per l’effetto, riducendola al 20 dicembre 2012, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente SACCHI Giuseppe, per l’effetto, riducendola al 20 dicembre 2012, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente AMATI Francesco, per l’effetto, riducendola al 31 dicembre 2013, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa.
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