COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 28.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA LEONESSA MONTORO/SAMPAOLESE CALCIO DEL 10.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 66 del 14.11.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 28.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA LEONESSA MONTORO/SAMPAOLESE CALCIO DEL 10.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 66 del 14.11.2012) Con atto 21 novembre 2012 la S.S. Sampaolese Calcio proponeva reclamo avanti questa Commissione avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche pubblicate sul Com. Uff. in epigrafe, relative alle sanzioni dell’ammenda di euro cento e dell’obbligo di risarcimento danni alla società ospitante. Nelle more del presente procedimento, lo stesso Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato in data 21 novembre 2012 sul Com. Uff. n. 70, revocava le sanzioni applicate come sopra trascritte, determinando così una evidente cessazione della materia del contendere. La Commissione ritiene di disporre la restituzione della tassa, atteso che, seppure non vi sia stato accoglimento del reclamo, la cessazione della materia del contendere è conseguita ad un errore dell’Organo di giustizia sportiva di primo grado, cosa questa che può essere ritenuta determinante nella valutazione della posizione della reclamante. P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere e dispone restituirsi la tassa reclamo alla S.S. Sampaolese Calcio.
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