COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 28.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. VALTESINO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ALMONTI SIMONE SEGUITO GARA ACQUAVIVA PICENA/VALTESINO DEL 10.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 66 del 14.11.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 28.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. VALTESINO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ALMONTI SIMONE SEGUITO GARA ACQUAVIVA PICENA/VALTESINO DEL 10.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 66 del 14.11.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore ALMONTI Simone, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro, prima e dopo l’espulsione. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. Valtesino A.S.D. chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi ebbe una reazione non verso l’arbitro, ma verso il giocatore avversario che aveva tentato di colpirlo; non voleva lasciare il terreno di gioco poiché, secondo lui, era stato espulso ingiustamente, ma un compagno di squadra lo convinse poi ad uscire. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Almonti responsabile delle violazioni ascrittegli; • ritenuto che la condotta offensiva del ridetto tesserato - reiterata dopo l’espulsione, ma senza ulteriori contenuti - vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e, quindi, adeguatamente sanzionata con tre gare di squalifica, tenuto conto della continuazione tra le violazioni ascrittegli. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dalla Pol. Valtesino A.S.D. e, per l’effetto, riduce a tre giornate di gara la squalifica del calciatore ALMONTI Simone. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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