COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 07.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. LIBERTA’ DI MOVIMENTO S.B.T. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGN0 2013 INFLITTA AL CALCIATORE PALESTINI FRANCESCO SEGUITO GARA MICHELE BASSI/LIBERTA’ DI MOVIMENTO DEL 17.11.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 34 del 21.11.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 07.12.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. LIBERTA’ DI MOVIMENTO S.B.T. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGN0 2013 INFLITTA AL CALCIATORE PALESTINI FRANCESCO SEGUITO GARA MICHELE BASSI/LIBERTA’ DI MOVIMENTO DEL 17.11.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “H”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 34 del 21.11.2012)
Il reclamo come sopra proposto è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Esso risulta infatti inviato il 3 dicembre 2012, quindi oltre i sette giorni successivi al 21 novembre 2012, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Libertà di Movimento S.B.T. per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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