COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 07.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D ARIES TRODICA 04 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANCINI MARCO SEGUITO GARA ARIES TRODICA/VIGOR MONTECOSARO DEL 24.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 78 del 28.11.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 07.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D ARIES TRODICA 04 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANCINI MARCO SEGUITO GARA ARIES TRODICA/VIGOR MONTECOSARO DEL 24.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 78 del 28.11.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MANCINI Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Aries Trodica 04 chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’arbitro, senza tuttavia offenderlo né minacciarlo, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Mancini. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Mancini per insulti nei suoi confronti; alla notifica del provvedimento, lo stesso calciatore si allontanò subito senza null’altro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta del calciatore sanzionato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con la sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Aries Trodica 04 e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Mancini Marco a due giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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