COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 07.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FALERIENSE CALCIO 2010 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FALERIENSE 2010/ATLETICO 99 DEL 2.11.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 32 del 7.11.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 07.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FALERIENSE CALCIO 2010 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FALERIENSE 2010/ATLETICO 99 DEL 2.11.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 32 del 7.11.2012) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al tecnico VAGNOZZI Roberto, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 7 febbraio 2013 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro e dei calciatori e sostenitori della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Faleriense Calcio 2010, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’arbitro per essere stato allontanato, ma senza minacciarlo; una volta posizionatosi fuori dal campo, dietro la porta, venne provocato dai calciatori e sostenitori della squadra avversaria e lo stesso rispose loro, ma non in maniera violenta; rispose altresì ad un calciatore già espulso ed all’allenatore, entrambi della squadra avversaria, che lo insultavano; il ridetto Vagnozzi, comunque, non venne mai a contatto con alcuno. A sostegno della propria versione dei fatti la società chiedeva ammettersi prova per testi, indicando all’uopo i calciatori della squadra avversaria, ed il confronto con il direttore di gara. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udita la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante, non potendo altresì darsi luogo al richiesto confronto con l’ufficiale di gara per espresso divieto disposto dall’art. 34, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che la tesi difensiva della reclamante, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte del direttore di gara che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili, riferendo che il Vagnozzi, da lui invitato a non entrare ulteriormente sul terreno di gioco, gli rivolse frasi offensive e minacciose; allontanato per questo, si posizionò dietro una porta del campo, continuando ad offenderlo e minacciarlo, sputando altresì verso i calciatori avversari che si avvicinavano alla rete; ebbe anche un alterco con alcuni giovani sostenitori della squadra avversaria; a fine gara reiterò le minacce nei confronti dell’arbitro: • ritenuto, per quanto attiene all’entità della sanzione inflitta, che la notevole gravità della condotta posta in essere dal Vagnozzi, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, ed il suo ruolo di allenatore, con i conseguenti oneri di educazione umana e sportiva, violati con il predetto comportamento, non consentono l’invocata riduzione. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Faleriense Calcio 2010 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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