COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 13.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.2.1. A.S.D. SAN MARCO LA CATOLA – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 44 – GARA PERSA E SQUALIFICA CALCIATORI GARA MONACILIONI – S. MARCO LA CATOLA DEL10.11.2012 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 8^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 55 del 13.12.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
6.2.1. A.S.D. SAN MARCO LA CATOLA - AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. -
COMUNICATO UFFICIALE N. 44 - GARA PERSA E SQUALIFICA CALCIATORI
GARA MONACILIONI – S. MARCO LA CATOLA DEL10.11.2012 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C - 8^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso, ritualmente e tempestivamente presentato, osserva quanto segue.
Preliminarmente si rileva che la società controparte, interessata con raccomandata come prescritto
dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, non ha inviato controdeduzioni.
La società ricorrente, ascoltata su sua espressa richiesta, chiede la riforma della decisione del
Giudice di primo grado con l'annullamento della punizione sportiva della perdita della gara e della
sanzione della ammenda di euro 100,00.
La richiesta è fondata e va accolta in applicazione del disposto dell'art. 36, comma 3, del C.G.S.
I fatti riportati nel supplemento di rapporto a firma del direttore di gara appaiono conformi a quanto
sostenuto in ricorso e nella audizione. In effetti la decisione del G.S. non ha tenuto in nessun conto
che, oltre al comportamento dei calciatori, l'elemento determinante gli effetti della sospensione
della gara, pure riportato nel supplemento, è l'invasione di campo posta in essere dai tifosi locali
che sono entrati nel recinto di gioco forzando un cancello e colpendo gli avversari, cioè i calciatori
del San Marco La Catola, con calci e pugni. A parere di questa C.D. tale evento ha contribuito in
modo determinante a ingigantire e rendere la situazione non più controllabile; essa sarebbe stata
sicuramente più gestibile da parte del direttore di gara qualora avesse interessato solo i restanti
calciatori, atteso che cinque di essi, come riportato in supplemento, erano con l'arbitro e non sono
stati interessati dai fatti.
A ciò va aggiunto che il motivo scatenante è stata la condotta tenuta dal calciatore D'Amico
Francesco del Monacilioni, che con il suo comportamento irresponsabile ha dato inizio agli
accadimenti riportati dall'arbitro. Anche il comportamento tenuto dai calciatori sull'invito dell'arbitro
alla calma e poi a rientrare negli spogliatoi, rientro pacifico di quelli del San Marco La Catola,
intervento della Forza Pubblica per quelli del Monacilioni, va valutato al fine di stabilire le
responsabilità dell'accaduto.
In definitiva al caso in esame va applicato il disposto dell'art. 17, comma 1, del C.G.S., richiamato
dal G.S. nella sua decisione, che stabilisce: "la società ritenuta responsabile, anche
oggettivamente, di fatti e situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara . . . è
punita con la perdita della gara stessa ..." e non il secondo comma del medesimo articolo, pure
richiamato nella medesima decisione, che dispone la punizione sportiva della perdita della gara ad
entrambe le società interessate "quando la responsabilità dei fatti risulti di entrambe", cosa questa
che appare non ricorrere.
P.Q.M.
delibera, in accoglimento del ricorso presentato dalla società A.S.D. San Marco La Catola e per i
motivi che precedono, di riformare la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 44 del 15 novembre
2012 infliggendo la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0
- 3 alla società Monacilioni, confermando le altre sanzioni disposte a suo carico dal Giudice di
primo grado.
Dispone annullarsi le sanzioni della punizione sportiva della perdita della gara e della ammenda di
euro 100,00 inflitte dal G.S. alla società ricorrente.
Nulla per la tassa non versata.
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