COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 13.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.2.2. D’ANTUONO GIOELE – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 25 – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA BIFERNO CALCIO – REAL TERMOLI DEL12.11.2012 – CAMPIONATO JUNIORES PROV. GIRONE B – 6^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 13.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.2.2. D'ANTUONO GIOELE – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. - COMUNICATO UFFICIALE N. 25 - SQUALIFICA CALCIATORE (GARA BIFERNO CALCIO – REAL TERMOLI DEL12.11.2012 – CAMPIONATO JUNIORES PROV. GIRONE B - 6^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, sentito il ricorrente che ha chiesto di essere ascoltato e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. il ricorrente ricostruendo l'accaduto ha chiesto la riduzione della squalifica inflittagli dal G.S., rapportandola a giornate, in quanto sostiene che ha solo afferrato l'arbitro per un braccio al fine di farsi dare la giustificazione della espulsione decretata a suo danno e non ha usato alcuna violenza verso lo stesso e né gli ha rivolto frasi minacciose. Le risultanze del referto non possono essere disattese perché precise e circostanziate, ma possono essere valutate da questa C.D. ai fini della congruità della sanzione inflitta. L'accaduto, sicuramente da condannare e da sanzionare, che non ha avuto alcun effetto fisico sul direttore di gara, appare un gesto fine a se stesso messo in atto non con l'intento di creare danno alla persona, così escludendo la fattispecie indicata nell'art. 19, comma 4, lett. d), del C.G.S. Anche la frase riportata in referto non può essere considerata una vera e propria minaccia. Ciò porta a riconoscere le condizioni per ridurre la squalifica inflitta, mantenendola comunque in termini afflittivi, che va riportata a giornate tenendo conto delle considerazioni avanti riportate. P.Q.M. delibera di annullare la decisione impugnata e sanziona la condotta del calciatore D'Antuono Gioele con la squalifica per cinque giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo già versata.
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