COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 13.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.2.3. G.S.D. DIFESA GRANDE PORTICONE – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 26 – SQUALIFICA CALCIATORE PARTITA PERSA (GARA DIFESA GRANDE – SS. PIETRO E PAOLO DEL18.11.2012 – CAMPIONATO PROV. ESORDIENTI 11X11GIRONE B)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 13.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.2.3. G.S.D. DIFESA GRANDE PORTICONE – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. - COMUNICATO UFFICIALE N. 26 - SQUALIFICA CALCIATORE PARTITA PERSA (GARA DIFESA GRANDE – SS. PIETRO E PAOLO DEL18.11.2012 – CAMPIONATO PROV. ESORDIENTI 11X11GIRONE B) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, ritualmente e tempestivamente presentato, osserva quanto segue. Preliminarmente si rileva che la società controparte, interessata con raccomandata come prescritto, non ha inviato controdeduzioni. La società ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione del G.S. in quanto ha provveduto a tutte le sostituzioni previste dal regolamento che regola il campionato esordienti 11 contro 11 utilizzando tutti i calciatori portati in panchina. Per quanto riguarda il calciatore indicato in distinta con il n. 17, che non risulta utilizzato in gara, riferisce che lo stesso non era presente al momento del riconoscimento effettuato dall'arbitro e che si è lasciato in distinta per poterlo utilizzare in caso di un suo successivo arrivo, cosa che non è avvenuta. L'arbitro della gara, in merito a quanto sostenuto in ricorso, ha riferito che effettivamente il calciatore n. 17 della società Difesa Grande, pur rimanendo indicato in distinta non si è presentato in campo e che la ricorrente ha utilizzato tutti i calciatori presenti come da regolamento. Ciò porta ad annullare la decisione del G.S. con ripristino del risultato di 4 a 2 maturato sul campo a favore della società ricorrente. P.Q.M. delibera di annullare la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 26 del 22.11.2012 e di ripristinare il risultato di 4 a 2 a favore della società ricorrente G.S.D. Difesa Grande Perticone.. Nulla per la tassa non versata.
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