COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 28/9/2012 (prot. n.1733/1318pf11/12-GT/dl) nei confronti di: 1) Cocomazzi Giuseppe – presidente e legale rappresentante della soc. AC San Giovanni Rotondo; 2) Piano Domenico – presidente e legale rappresentante della soc.ASD Real San Giovanni; 3) ARDO’ Cesare – Dirigente dell’AC San Giovanni Rotondo; 4) ASD Real San Giovanni; 5) la soc.A.C. San Giovanni Rotondo
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 29.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 28/9/2012 (prot.
n.1733/1318pf11/12-GT/dl) nei confronti di:
1) Cocomazzi Giuseppe - presidente e legale rappresentante della soc. AC San Giovanni
Rotondo;
2) Piano Domenico - presidente e legale rappresentante della soc.ASD Real San Giovanni;
3) ARDO’ Cesare - Dirigente dell’AC San Giovanni Rotondo;
4) ASD Real San Giovanni;
5) la soc.A.C. San Giovanni Rotondo
per rispondere
1) il sig. Giuseppe Cocomazzi, presidente dell’AC San Giovanni Rotondo, della violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art.1 comma 1 CGS in relazione
all’art.32 comma 1, del Reg. della L.N.D. per aver tesserato nel corso delle stagioni sportive 2009-
2010, n.12 calciatori, con lo “status” di “Giovani Dilettanti”, omettendo di sottoscrivere, per la parte
di propria spettanza, le relative richieste di tesseramento, disinteressandosi del fatto che le firme,
a proprio nome, su tali moduli venissero apposte dal proprio Dirigente Cesare Ardò; e per avere
iscritto una squadra al campionato Juniores Provinciale con l’impiego dei predetti calciatori, al fine
di dimostrare di avere adempiuto all’obbligo, imposto dalla LND, dell’iscrizione di una squadra
giovanile, facendola gestire di fatto dalla Società ASD Real San Giovanni;
2) il sig. Domenico Piano, Presidente dell’ASD Real San Giovanni, della violazione, dei principi
di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1, del C.G.S. per
avere consentito alla propria società di gestire la squadra Juniores della Società AC San Giovanni
Rotondo, iscrivendola con i propri fondi, per farla partecipare al campionato provinciale;
3) il sig. Cesare Ardò, Dirigente dell’AC San Giovanni Rotondo, della violazione dei principi di
lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1, del CGS per
avere apposto in calce a diversi moduli di richieste di tesseramento di giovani calciatori altrettante
firme apocrife a nome del Presidente e Legale Rappresentante della stessa Società, sig. Giuseppe
Cocomazzi;
4) la Società ASD Real San Giovanni, a titolo diretto per la violazione ascritta al proprio
Presidente, sig. Domenico Piano, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS;
Comunicato Uffici ale n. 43 – pag. 49
5) la Società AC San Giovanni Rotondo, a titolo diretto ed oggettivo, per le violazioni,
rispettivamente, ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante, Giuseppe Cocomazzi,
nonché al Dirigente Cesare Ardò, ai Sensi e per gli effetti dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS.
FATTO
Il deferimento trae origine da una delibera della Commissione Vertenza Economiche del
20.1.2012, trasmessa alla Procura Federale in data 14/5/2012 con la quale venivano rimessi
all’Organo inquirente gli atti relativi all’appello proposto dalla società AC San Giovanni Rotondo di
impugnazione della decisione della Commissione Premi di Preparazione del 28/10/2011 che aveva
accolto il ricorso della società Real San Giovanni per il mancato pagamento del premio di
preparazione per dodici suoi calciatori.
Rilevava infatti la Commissione succitata che i fatti denunziati dalla A.C. San Giovanni Rotondo
apparivano di gravità tale che, se accertati, avrebbero comportato evidentissime responsabilità
disciplinari a carico dei soggetti che li avevano posti in essere. Aveva pertanto ritenuto necessario
disporre l’invio degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti e gli eventuali deferimenti di
competenza ai sensi dell’art.50, comma 8, Codice di Giustizia Sportiva.
Disposte dalla Procura Federale, le relative indagini emergeva infatti che il rapporto tra le società
A.C. S.Giovanni e Real S.Giovanni, andava ben al di là di una semplice collaborazione sportiva,
estrinsecandosi in una completa e totale sostituzione della gestione della squadra giovanile
juniores da parte della Real San Giovanni, la quale aveva il compito di effettuare per conto della
A.C. S.Giovanni Rotondo il campionato juniores provinciale e regionale, con propri tecnici e propri
calciatori nelle stagioni sportive 2008/09 e 2009/10.
Veniva altresì accertato, nel corso delle indagini, che il sig. Cesare Ardò (dirigente dell’A.C. San
Giovanni Rotondo) aveva apposto le firme apocrife del Presidente Cocomazzi sui moduli di
tesseramento dei calciatori F.Vizzani, F.Ruberto, A.Ritrovato, M.Colella e F.Cocomazzi,
imprimendo altresì su tali documenti il timbro della soc. AC San Giovanni Rotondo.
Sulla base della documentazione acquisita dal Collaboratore Inquirente, la Procura Federale, con
la nota già citata del 28/9/2012 deferiva a questa Commissione le parti su menzionate per
rispondere delle violazioni loro contestate.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc.a.r. del 23/10/2012 la Commissione
Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle suddette parti per l’udienza del
19/11/2012, alla quale partecipavano:
l’avv.Nicola Monaco per la Procura Federale;
-il sig. Cocomazzi Giuseppe - Presidente della A.C. San Giovanni Rotondo;
-il sig. Piano Domenico - Presidente della ASD Real San Giovanni;
-il sig. Ardò Cesare - Dirigente dell’A.C. San Giovanni Rotondo.
Preliminarmente l’avv. Monaco per la Procura Federale ed i sig.ri Cocomazzi Giuseppe in proprio e
quale Presidente dell’AC San Giovanni Rotondo; Piano Domenico in proprio e quale Presidente
della ASD Real San Giovanni; ed il sig. Ardò Cesare dichiaravano di aver raggiunto l’intesa per
l’applicazione ai sensi dell’art.23 CGS di sanzioni così ridotte:
-al sig. Cocomazzi Giuseppe presidente dell’AC San Giovanni Rotondo la inibizione per la durata
di mesi quattro;
-al sig. Piano Domenico presidente dell’ASD Real San Giovanni la inibizione per la durata di mesi
due;
-al sig. Ardò Cesare - dirigente dell’AC San Giovanni Rotondo, la inibizione per la durata di mesi
due;
-alla ASD Real San Giovanni l’ammenda di €300,00 (trecento);
-alla AC San Giovanni Rotondo, l’ammenda di €500,00 (cinquecento).
La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, preso atto di quanto innanzi si riservava decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come
formulata dalle parti su indicate e congrue le sanzioni dalle stesse indicate a scioglimento della
riserva che precede, ne disponde -ai sensi dell’art.23 comma 2 C.G.S. l’applicazione come da
dispositivo
P.T.M.
Infligge ai deferiti le seguenti sanzioni:
1) al sig. Cocomazzi Giuseppe, presidente della soc. A.C. San Giovanni Rotondo, la inibizione
per la durata di mesi quattro;
2) al sig. Piano Domenico, presidente dell’ASD San Giovanni Rotondo, la inibizione per la durata
di mesi due;
3) al sig. Ardò Cesare dirigente dell’A.C. San Giovanni Rotondo, la inibizione per la durata di
mesi due;
4) alla A.S.D. Real San Giovanni l’ammenda di € 300,00 (trecento);
5) alla A.C. San Giovanni Rotondo l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
del 19/11/2012.
La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la
partecipazione dell’Avv. Giuseppe Ciarli CONTE e del Rag. Giacomo LATTANZI (componenti) e
con la partecipazione del Sig. Domenico CATALDO (rappresentante A.I.A.), nella riunione del 26
Novembre 2012 ha adottato i seguenti provvedimenti:
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