COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. OSTUNI 1945 – S.S.D. CASARANO CALCIO SRL dell’11 Novembre 2012. (Reclamo della A.S.D. OSTUNI 1945 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 15 Novembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 29.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara: A.S.D. OSTUNI 1945 – S.S.D. CASARANO CALCIO SRL dell’11 Novembre 2012.
(Reclamo della A.S.D. OSTUNI 1945 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 38 del 15 Novembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti;
rilevato che il lancio di palle di carta da parte di sostenitori della società A.S.D. OSTUNI 1945 e
la presenza di persone estranee negli spogliatoi, possono essere sanzionati con l’ammenda di
€ 200,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. OSTUNI 1945 e per l’effetto non
addebitarsi la tassa stante il parziale accogliemento del ricorso.
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