COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. UNITED MOTTOLA – U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI del 4 Novembre 2012. (Reclamo della U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore RISOLA Vito di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 8 Novembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. UNITED MOTTOLA – U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI del 4 Novembre 2012. (Reclamo della U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore RISOLA Vito di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 8 Novembre 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; nella non comparsa della reclamante tempestivamente indicata; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; considerato che il comportamento dell’allenatore sig. RISOLA Vito può considerarsi antisportivo e scorretto nei confronti dell’arbitro, essendo impediti al direttore di gara suggerimenti di natura tecnica così come illegittimamente effettuati dal suddetto sig. RISOLA Vito che va pertanto punito con la inibizione fino all’8 Gennaio 2013 P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi all’8 Gennaio 2013 la inibizione inflitta all’allenatore RISOLA Vito della società U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI e per l’effetto non addebitarsi la tassa stante il parziale accogliemento del ricorso.
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