COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. FOOTBALL CARBONARA – A.S.D. VIRTUS CASTELLA dell’11 Novembre 2012. (Reclamo della A.S.D. FOOTBALL CARBONARA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DAMMACCO Angelo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 15 Novembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 29.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.D. FOOTBALL CARBONARA – A.S.D. VIRTUS CASTELLA dell’11 Novembre 2012.
(Reclamo della A.S.D. FOOTBALL CARBONARA in opposizione ai provvedimenti disciplinari
adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DAMMACCO Angelo di cui alla delibera
riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 15 Novembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti dai quali è emerso che il comportamento del calciatore
DAMMACCO Angelo sia qualificabile solo quale condotta gravemente antisportiva nei confronti
dell’arbitro per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione della squalifica per n. 3
giornate effettive di gara
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridursi a n. 3 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore DAMMACCO Angelo della
società A.S.D. FOOTBALL CARBONARA e per l’effetto non addebitarsi la tassa stante il parziale
accogliemento del ricorso.
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