COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 06.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 4/11/2012 ORDONA CALCIO – REAL SITI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 06.12.2012
Delibera del Giudice Sportivo
GARA DEL 4/11/2012 ORDONA CALCIO - REAL SITI
Il Giudice Sportivo,
esaminati gli atti ufficiali,
rilevato che
con reclamo ritualmente pervenuto la A.C.D. REAL SITI lamentava che durante la gara disputata in data
04/11/2012, la A.S.D ORDONA CALCIO avrebbe schierato dal 1º minuto il calciatore n. 10 PINTO ANDREA
(23/01/1997), incorrendo in violazione della normativa federale trattandosi di calciatore sprovvisto della
necessaria autorizzazione annuale di maturità agonistica, chiedendo comminarsi la vittoria in favore della
reclamante;
con deduzioni difensive inviate dalla A.S.D. ORDONA CALCIO quest'ultima società chiedeva il rigetto del
proposto reclamo sostenendo che il calciatore in oggetto avesse regolarmente partecipato alla gara in
osservanza al disposto di cui all'art. 34 N.O.I.F. e che il certificato di maturità agonistica già presentato nella
stagione 2011/2012, avendo validità annuale, sarebbe scaduto solamente il 19/12/2012;
che in calce all'attestato di maturità agonistica per il calciatore in oggetto, inviato il 04/04/2012 alla A.S.D.
ORDONA CALCIO, veniva espressamente specificato che il ridetto attestato veniva concesso
esclusivamente per la stagione sportiva 2011/2012;
tutto ciò rilevato visto e applicato l'art. 43, comma 3, delle N.O.I.F., rubricato TUTELA MEDICO-SPORTIVA,
laddove si prevede che gli accertamenti avvengano in occasione del primo tesseramento a favore della
società e vadano ripetuti ogni anno prima dell'inizio dell'attività
DELIBERA
1. di accogliere il reclamo proposto dalla A.C.D. REAL SITI e, per l'effetto, di comminare alla società
A.S.D. ORDONA CALCIO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in
favore della società A.C.D. REAL SITI;
2. non addebitare la tassa stante l'accoglimento del reclamo.