COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 14.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 08.10.2012 (prot.n. 1914/32pf/12-13/SP/dl) nei confronti di: • SPADA CHIODO Adriano, arbitro della gara A.S.D. Soccer Dream Parabita-A.S.D. Matino, del 17.03.2012, valevole per Campionato Provinciale Allievi, per rispondere • della “violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento a quanto previsto anche dall’art. 40, commi 1 e 3, lett. a), del regolamento A.I.A.”, per aver riportato nel supplemento di rapporto di gara fatti e accadimenti che divergono, almeno in parte, rispetto a quanto effettivamente accaduto, con ciò probabilmente incidendo sulla sanzione che il G.S. ha emesso nei confronti del Presidente dell’A.S.D. Matino;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 14.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 08.10.2012 (prot.n. 1914/32pf/12-13/SP/dl) nei confronti di: • SPADA CHIODO Adriano, arbitro della gara A.S.D. Soccer Dream Parabita-A.S.D. Matino, del 17.03.2012, valevole per Campionato Provinciale Allievi, per rispondere • della “violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento a quanto previsto anche dall’art. 40, commi 1 e 3, lett. a), del regolamento A.I.A.”, per aver riportato nel supplemento di rapporto di gara fatti e accadimenti che divergono, almeno in parte, rispetto a quanto effettivamente accaduto, con ciò probabilmente incidendo sulla sanzione che il G.S. ha emesso nei confronti del Presidente dell’A.S.D. Matino; FATTO Con nota prot.n. 162/CC/bv del 08.06.2012 la Procura Arbitrale Nazionale, ravvisando i presupposti di cui all’art. 3, co. 2, del Regolamento A.I.A., trasmetteva alla Procura Federale (prot. in entrata n. 8951 dell’11.06.2012) la richiesta del Sig. Gravinese Antonio, Presidente p.t. dell’A.S.D. Matino, di poter adire le vie legali nei confronti del Direttore di gara Spada Chiodo Adriano in deroga al vincolo di giustizia di cui all’art. 30, co. 4, della Statuto F.I.G.C.. A seguito della detta trasmissione venivano disposte ed espletate le relative indagini e, all’esito, con il su citato atto del 08.10.2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Spada Chiodo Adriano per rispondere delle violazioni e degli addebiti lui contestati. V’è da dire, per quel che ne interessa, che l’atto di deferimento è basato sulla relazione istruttoria prot.n. 329/SP/dl del 18.07.2012, a firma del Collaboratore della P.F., Avv. Antonio Taddeo, che allega, tra gli altri, i verbali di deposizione del Sig. Spada del 25.07.12 e del 01.09.2012 e del Sig. Gabriele Luigi in data 21.08.2012, nonché il rapporto d’intervento datato 17.03.2012 dei Carabinieri di Parabita e la delibera di questa Commissione, pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia n. 2 del 09.07.2012, relativa al reclamo proposto dal Presidente del Matino, Sig. Gravinese Antonio, avverso la squalifica inflittagli in prime cure sulla base del referto arbitrale a firma dello Spada Chiodo. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 29/10/2012, la Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia disponeva la convocazione delle parti innanzi sé per l’audizione del 26.11.2012. In tale sede compariva il Sig. Spada Chiodo Adriano, assistito dall’Avv. Domenico Zinnari del foro di Lecce e, per la Procura Federale, l’Avv. Nicola Monaco. Apertosi il dibattimento, la Procura Federale, ribadita la competenza dell’adita Commissione in base al disposto dell’art. 3, co. 2, Reg. A.I.A., chiedeva la sospensione per mesi DUE del deferito ritenendo raggiunta la prova dell’illecito contestato. Rimarcava l’Avv. Monaco la contraddittorietà tra quanto dichiarato dal deferito nel corso della deposizione in data 01.09.2012 e quanto dallo stesso riportato nel referto di gara (“… mi colpiva… con uno schiaffo a mano aperta in pieno viso…”), nonché tra quest’ultimo documento e le dichiarazioni rese dal Sig. Gabriele Luigi, custode del campo, tesserato per l’A.S.D. Soccer Dream Parabita: “… il Gravinese continuava ad offendere e minacciare l’arbitro tentando di colpirlo con la mano senza però riuscirvi…”. Richiestone, il Sig. Spada Chiodo Adriano rifiutava il patteggiamento e, riportandosi alla memoria difensiva in atti, insisteva –in via principale- per l’accoglimento dell’eccezione d’incompetenza della Commissione Disciplinare, a favore della “giurisdizione domestica AIA”, dovendo ricondursi la fattispecie de qua all’art. 40, co. 3, lett. h), del regolamento A.I.A.. In subordine concludeva per l’inesistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito contestato e, in via di estremo gradame, per l’applicazione delle attenuanti quali l’inesperienza, la ridotta anzianità associativa, il contesto concitato in cui ha dovuto operare. L’Avv. Monaco, per la Procura, evidenziava che la pensa richiesta già teneva conto delle dette attenuanti. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare Territoriale a scioglimento della riserva assunta in data 26.11.2012 osserva che il deferimento è fondato e merita di essere accolto. Difatti, a termini dell’art. 3, co. 1-2, Reg. A.I.A., “Gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali”, mentre è fatta salva la “giurisdizione domestica dell’AIA” solo nel caso di violazione degli obblighi associativi dei propri iscritti, “purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC”. Ciò significa che quando il potere referendario dell’arbitro, disciplinato dall’art. 40, co. 3, lett. h), Reg. cit., non è oggetto di erroneo esercizio [ossia quando la violazione della lettera h) non viene in considerazione ex se], ma è l’effetto di una dolosa violazione delle norme che presiedono al suo esercizio [sono i doveri di lealtà e correttezza codificati all’art. 1 C.G.S. ed all’art. 40, co. 1 e co. 3, lett. a), Reg. AIA] e sul punto insorga questione coinvolgente terzi [art. 3, co. 2, ult. frase, Reg. AIA], la competenza a giudicare appartiene esclusivamente agli Organi di giustizia sportiva della FIGC, poiché il sindacato del direttore di gara è astrattamente idoneo ad incidere, illecitamente, sulla sfera disciplinare di calciatori, dirigenti e società. E’ quanto accaduto nella fattispecie dove il Sig. Spada ha dichiarato, nel referto di gara, che il Presidente dell’A.S.D. Matino, Sig. Gravinese Antonio, “…mi colpiva con violenza con uno schiaffo a mano aperta in pieno viso, lasciandomi momentaneamente stordito”, mentre ai Carabinieri di Parabita ha, diversamente, riferito che la detta condotta si era limitata al semplice tentativo (“…il Presidente ha cercato di colpirlo in volto senza riuscirci, quindi sfiorandolo, poiché bloccato anche dalla forza pubblica sostitutiva” – id est nel rapporto d’intervento). Questa seconda ricostruzione dei fatti ha, poi, trovato conferma nella deposizione del Sig. Gabriele Luigi (“…tentando di colpirlo con la mano senza però riuscirvi…”) ed è stata, infine, confessata dal Direttore di gara in occasione del secondo interrogatorio da parte dell’incaricato della Procura, Avv. Taddeo, il giorno 01.09.2012. Non può negarsi, inoltre, che l’infedele maliziosa refertazione abbia condizionato la decisione del Giudice Territoriale di Maglie che ha inibito il Presidente dell’A.S.D. Matino, Gravinese Antonio, sino a tutto il 22.03.2015 (C.U. Deleg. Distr. Maglie n. 39 del 22.03.2012), avendo avuto davanti a sé la rappresentazione di una condotta violenta che, come si è accertato, è diversa da quella realmente posta in essere dall’agente. Il Sig. Spada Chiodo merita, dunque, adeguata sanzione. Osserva in proposito questo giudicante che la sospensione di due mesi chiesta dalla Procura Federale non è eccessiva e che, invero, le circostanze attenuanti fondatamente invocate si compensano con l’aggravante della reticenza manifestata dal deferito, sia dinanzi alla Commissione durante l’audizione del 28.05.2012 nel procedimento di reclamo attivato dal Gravinese, che dinanzi all’Avv. Taddeo, in occasione del primo interrogatorio il giorno 25.07.2012, avendo continuato a sostenere in entrambe le occasioni la “tesi”, non veritiera, dello schiaffo a mano aperta in pieno volto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia, ritenuta la propria competenza, accoglie il deferimento in premessa e, per l’effetto, condanna il Sig. Spada Chiodo Adriano a mesi due di sospensione.
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