COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del .1312.2012 Delibera del Giudice Sportivo • gara del 2/12/2012 ATLETICO VILLAPERUCCIO 06 – TRATALIAS CALCIO

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del .1312.2012 Delibera del Giudice Sportivo • gara del 2/12/2012 ATLETICO VILLAPERUCCIO 06 - TRATALIAS CALCIO Il Giudice Sportivo, letto il reclamo proposto dalla soc. Tratalias, in relazione all'incontro in epigrafe e letto il rapporto arbitrale ed il supplemento allegato, rileva: -che la reclamante lamenta la commissione di un errore tecnico da parte dell'arbitro, giacchè in occasione di un calcio di rigore assegnato a favore del Tratalias, e dopo la sua segnatura, l'arbitro, rilevando che alcuni giocatori di ambo le squadre prima della battuta del calcio di rigore entravano nell'area di rigore, non convalidava la rete e assegnava un calcio di punizione indiretta in favore dell'Atletico Villaperuccio ("squadra difendente"); -che l'arbitro con il supplemento di rapporto ha riconosciuto la commissione di siffatto errore tecnico, giacchè alla riscontrata infrazione dell'invasione dell'area di rigore avrebbe dovuto ordinare la ripetizione del calcio di rigore, non certamente non convalidare la rete ed assegnare un calcio di punizione a favore dell'Atletico Villaperuccio; -richiamata, sugli effetti dell'errore tecnico commesso dall'arbitro, sul regolare svolgimento della gara, la delibera della C.A.F. pubblica ta nel C.U. n°31 del 10/05/2001, DELIBERA -la ripetizione della gara demandando al Comitato regionale L.N.D. di stabilirne la data.
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