COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del .1312.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare A.S.D. SADALI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 29.11.2012. Gara Sadali / Seulo 2010 del 25.11.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del .1312.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare A.S.D. SADALI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 29.11.2012. Gara Sadali / Seulo 2010 del 25.11.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la società Sadali ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale sono stati squalificati: il giocatore Ligas Manolo per otto gare, Porceddu Nicola per cinque gare, Pilia Danilo per due gare e Marci Riccardo per tre gare. La ricorrente nei motivi dell’impugnazione rappresenta una ricostruzione dei fatti differente e chiede la riduzione della squalifica inflitta nei confronti dei propri tesserati. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, preliminarmente delibera l’inammissibilità del reclamo nel punto relativo al giocatore Pilia Danilo, giacchè il disposto normativo di cui all’art.45, comma 3 lett.a) stabilisca l’inimpugnabilità dei ricorsi fino a due giornate di squalifica. Nel merito con riferimento alla posizione del giocatore Manolo Ligas, si rileva l’assenza di atti che possono configurare una condotta violenta ( che di per se stabilisce una squalifica minima di otto gare), di talchè la sanzione più equa è quella di una squalifica per sei gare; per giunta si rileva come il direttore di gara non abbia avuto alcun danni fisico, né può dirsi che la terra sollevata con un calcio gli sia stata lanciata volontariamente. Con riferimento invece al calciatore Porceddu Nicola, pur non dubitandosi in ordine a quanto asserito dall’arbitro nel referto di gara, si rileva la lievità del colpo la non certezza circa la condotta volontaria del tesserato; circostanze che determinano nella squalifica a quattro gare la sanzione più equa. Infine, con riferimento alla posizione del calciatore Marci Riccardo si evidenzia che per i comportamenti irriguardosi l’art.19 comma 4, lett.a) impone la squalifica per due gare, di talchè la sanzione deve essere ridotta. Per tutti questi motivi, la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA la riduzione della squalifica del calciatore Manolo Ligas a sei gare, del giocatore Nicola Porceddu a quattro gare, del giocatore Marci Riccardo a due gare. Dichiara inammissibile il reclamo relativo alla squalifica del giocatore Pilia Danilo. Dispone la restituzione della tassa.
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