COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del .1312.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare A.S.D. PULA (Campionato Giovanissimi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 29.11.2012. Gara San Francesco / Pula del 25.11.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del .1312.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare A.S.D. PULA (Campionato Giovanissimi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 29.11.2012. Gara San Francesco / Pula del 25.11.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Pula ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata comminata la multa di Euro 40,00 per un parapiglia con i giocatori avversari ed il danneggiamento delle docce, per il quale il Giudice Sportivo di primo grado ha disposto per la reclamante l’obbligo di rifondere i danni; nonché avverso il provvedimento di squalifica per tre gare nei confronti del calciatore Tanas Gabriele. La Società Pula chiede la riduzione della squalifica e la revoca dell’ammenda. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento delibera, preliminarmente, di dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sanzione pecuniaria sulla scorta dell’art.45, comma 3, lett.d del Codice di Giustizia Sportiva. Con riferimento invece alla squalifica del calciatore Tanas, l’art.19, comma 4, lett.b. prevede la squalifica per tre gare in casi di condotta violenta; non vi è dubbio che lo schiaffo configuri un atto di violenza, peraltro posto in essere in una categoria giovanile (ove tali azioni appaiono connotate da un carattere di maggiore gravità), di talchè la sanzione è del tutto equa. Per questi motivi la Commissione dichiara inammissibile il reclamo relativo alla sanzione pecuniaria, conferma nel resto. Dispone l’incamero della tassa.
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