COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del .1312.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare S.S. LAURAS (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Olbia/Tempio) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 22.11.2012. Gara Oschirese / Lauras del 16.11.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del .1312.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare S.S. LAURAS (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Olbia/Tempio) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 22.11.2012. Gara Oschirese / Lauras del 16.11.2012. La S.S. Lauras proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti: 1. Squalifica a tutto il 31.12.2013 del giocatore Depperu Rolando; 2. Squalifica per tre giornate di gara a Depperu Giuseppe. Il primo veniva sanzionato in quanto colpevole di un atto violento verso il direttore di gara, seppure lo stesso tesserato, nell’ammettere l’addebito, affermava che l’intento era quello di colpire un dirigente della squadra locale e non l’arbitro; il secondo per aver lanciato un parastinchi verso il direttore di gara senza colpirlo. La Commissione, letto il reclamo e constatato che dallo stesso è emerso che effettivamente, a detta della reclamante, il Depperu Rolando colpiva involontariamente l’arbitro, mentre, invece, intendeva colpire un dirigente della squadra avversaria e che per quanto riguarda il Depperu Giuseppe, quest’ultimo, sempre secondo l’assunto della reclamante, non sarebbe stato l’autore del fatto contestato, posto che a lanciare il parastinchi sarebbe stato un altro giocatore, e precisamente tale Valentino Nicola e sentito all’odierna riunione il direttore di gara, ritiene che la sanzione inflitta al Depperu Rolando debba essere ampiamente ridotta mentre quella inflitta al Depperu Giuseppe debba essere integralmente confermata. La Commissione, infatti, anche sulla base del rapporto arbitrale e della conferma dello stesso atto da parte dell’arbitro in sede di audizione, pur ritenendo la sussistenza di un atto violento posto in essere nei confronti del direttore di gara, ritiene, dalla dinamica dei fatti da quest’ultimo descritti che effettivamente non fosse certo che il Depperu intendesse colpire l’arbitro e ciò anche perché a fine gara il giocatore della Società reclamante si presentava spontaneamente al direttore di gara scusandosi dell’accaduto e sostenendo che il calcio non era diretto verso di lui. Pertanto la sanzione inflitta deve necessariamente essere ridotta e contenuta in misura più attenuata rispetto al provvedimento del Giudice Sportivo, sanzione, pertanto, da ridursi con squalifica sino alla data del 15 febbraio 2013. Per quanto attiene la squalifica inflitta al Depperu Giuseppe, la stessa dovrà essere confermata integralmente in considerazione della precisa e dettagliata descrizione dei fatti operata dal direttore di gara, versione ribadita anche nell’odierna seduta nella quale l’arbitro ha confermato di aver riconosciuto il giocatore autore del gesto in quanto si trovava ad una distanza di appena due metri. Per questi motivi, la Commissione, DELIBERA di ridurre la squalifica al giocatore Depperu Rolando al 15.02.2013; e confermare la squalifica per tre giornate di gara al giocatore Depperu Giuseppe e dispone la restituzione della tassa visto il parziale accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it