COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 55 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo U.S. Vicchio Avverso Le Seguenti Sanzioni – Ammenda Euro 300,00 – Checcaglini Marcelo Squalifica Fino Al 1532013 – Salti Daniele Squalifica Per 4 Gg (C.U. N° 28 Del 15112012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 55 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo U.S. Vicchio Avverso Le Seguenti Sanzioni - Ammenda Euro 300,00 - Checcaglini Marcelo Squalifica Fino Al 1532013 - Salti Daniele Squalifica Per 4 Gg (C.U. N° 28 Del 15112012) Reclama la U.S.Vicchio avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S. territoriale della Toscana con le seguenti motivazioni: Per l’ammenda:” Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. con scuotimento minaccioso della rete di recinzione”. Per il Checcaglini:” Espulso per condotta sleale, alla notifica offendeva il D.G. mentre lo spingeva con un braccio facendolo arretrare di un passo”. Per il Salti: “ Espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano”. Reclama la società, contestando gli episodi, ammessi in parte nella loro dinamica, ma contestando che tali episodi possano essere riconducibili ad intenti violenti o lesivi. In particolare in relazione all’ammenda chiede una riduzione considerato che le offese provenivano da un paio di tifosi attaccati alla rete di recinzione senza che ciò potesse rappresentare alcun pericolo per la terna. Per il Salti la società ammette le offese, ma ritiene eccessiva una sanzione di quattro gare di squalifica. Per il Checcaglini invece, pur ammettendo giusta l’espulsione per fallo da ultimo uomo, nega che il calciatore abbia attinto il D.G., sostenendo che il D.G. si deve essere confuso con qualche contatto involontario da parte di qualche altro giocatore, essendo la società certa che il calciatore mai sia entrato in contatto con l’arbitro, chiede l’annullamento o, in ipotesi la riduzione. A tal fine allega CD con la registrazione della telecronaca della partita, e chiede di essere ascoltata, unitamente al calciatore Checcaglini. All’udienza 7 dicembre 2012 compariva pertanto il rappresentante della società provvisto di regolare delega, che ribadiva le difese, ed al quale veniva fatto presente che il calciatore non poteva essere udito poichè il reclamo era stato sottoscritto solo dalla società, mentre il CD non poteva essere visionato ferma la disposizione processuale di cui all’art 35 1.4 del CGS che vieta l’utilizzo di audiovisivi per i dilettanti, se non in particolari circostanze descritte dal CGS, tra le quale non rientra il caso di specie. La C.D. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, sentita la reclamante nella udienza del 7122012, decide di accogliere parzialmente il reclamo stesso. Nel mentre l’ammenda e la squalifica al calciatore Salti risultano esattamente commisurate alle sanzioni che vengono irrogate in casi similari, discorso a parte merita la sanzione comminata al calciatore Checcaglini. Il D.G. nel proprio supplemento, non solo ridimensiona l’episodio, descrivendo il contatto avvenuto, a causa dell’irruenza con la quale alcuni calciatori del Vicchio si portavano verso di lui. per protestare per la concessione del calcio di rigore e relativa espulsione (del Checcaglini) per fallo da ultimo uomo, contatto che viene descritto nel modo seguente: “. ...venivo urtato ad un braccio da uno di essi e tale scontro mi faceva arretrare di un passo.”. Inoltre, sempre nel supplemento, il D.G. asserisce di non poter dire con matematica certezza che il calciatore col quale era venuto a contatto fosse veramente il Checcaglini. Lo stesso episodio nel rapporto gara era descritto in modo totalmente diverso, attribuendo senza ombra di dubbio al Checcaglini una spinta, tanto che letteralmente in tale rapporto si legge: “....Alla notifica del provvedimento mi urlava. ..(omissis)... e lo faceva spingendomi con un braccio, facendomi arretrare di un passo.”. Il provvedimento del primo giudice, pertanto, risultava il linea con analoghi episodi, e scaturiva necessariamente dal rapporto gara. Alla luce del supplemento e delle modifiche che apporta il D.G., tale sanzione va completamente rivisitata, poichè, in assenza di certezze da parte del D.G. sull’autore del contatto, per il generale principio del favor rei, il Checcaglini va scagionato dal comportamento più grave (la spinta) mentre rimane punibile per l’espulsione diretta e per l’offesa al D.G. (totale tre giornate di squalifica). Resta peraltro da valutare il comportamento del D.G. eo di altro calciatore reo dell’urto. Infatti se è vero che l’arbitro è stato attinto, come risulterebbe dal rapporto e dal supplemento (anche se in maniera più tenue e diversa), è altrettanto vero che le due versioni del D.G. non aiutano a qualificare la volontarietà o meno del gesto e, addirittura, se tale gesto sia stato effettivamente posto in essere da un tesserato della U.S. Vicchio, la quale peraltro nega che il D.G. sia stato attinto da chicchessia (almeno volontariamente e consapevolmente). La questione, se il D.G. sia stato toccato, da chi e se volontariamente, deve essere oggetto di indagine e pertanto pur nell’accoglimento del reclamo questa C.D. ritiene doveroso l’invio degli atti alla Procura Federale per l’accertamento di quanto sopra. P.Q.M. La C.D. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Checcaglini Marcelo a tre giornate, conferma per il resto le decisioni impugnate, ordina restituirsi la tassa di reclamo. Manda gli atti alla Procura Federale per le indagini relative all’episodio segnalato in parte motiva.
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