COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 59 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca F.B.C. Cambiano United, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Ciampi Marco fino al 22/03/2013 (C.U. n. 30 del 22/11/2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 33 del 13.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
59 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca F.B.C. Cambiano United, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Ciampi Marco fino al 22/03/2013 (C.U. n. 30 del 22/11/2012).
L’Associazione Sportiva Dilettantesca F.B.C. Cambiano United, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del calciatore sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno, disputato in data 18/11/2012, contro la Società Cortenuova.
Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “A seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, correva verso il D.G. ponendogli la mano sul petto, facendolo arretrare di qualche centimetro, senza provocargli dolore. Accompagnava tale gesto con offese ripetute. Uscendo dal terreno di gioco, dopo la notifica, rinnovava le offese”.
La Società reclamante conferma il contegno irriguardoso assunto dal proprio tesserato nei confronti del D.G. limitandolo temporalmente al solo momento della segnatura avversaria (avvenuta negli ultimi istanti di gioco) e ammette che, successivamente, tale contegno abbia immediatamente seguito anche la notifica del provvedimento di espulsione.
Eccepisce invece la restante dinamica riferita dal D.G.; non vi sarebbe stato alcun contatto fisico tra il giocatore e l'arbitro, non sarebbero mai state pronunciate frasi minacciose e, al momento dell'uscita dal terreno di gioco, il calciatore non avrebbe nemmeno reiterato le frasi irriguardose.
Rileva che la differente massa dei due protagonisti avrebbe certamente causato, qualora gli eventi si fossero verificati così per come descritti, uno spostamento dell'arbitro ben superiore ai pochi centimetri riportati in atti e chiede sul punto un confronto innanzi alla C.D.T..
La società dunque, pur censurando le parole e l'atteggiamento del calciatore Ciampi sottolinea che il medesimo, all'esibizione del cartellino rosso, sarebbe volontariamente e tempestivamente uscito dal campo, senza ausilio di compagni o dirigenti, ponendo in essere un atteggiamento collaborativo alla ripresa del gioco e pertanto conclude per una riduzione della squalifica comminata.
Il reclamo non può essere accolto.
Sulle istanze di confronto questa C.D.T. evidenzia di non avere nemmeno il potere di poterle disporre poiché le Carte Federali fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali (ed, a maggior ragione, ai confronti) all’interno del procedimento sportivo per cui, tali richieste, devono essere dichiarate inammissibili.
L’atto introduttivo cerca inoltre di contrastare la fede privilegiata del rapporto arbitrale sulla sola negazione di tutti i fatti attribuiti al tesserato configgendo inesorabilmente sia su quanto contenuto nel rapporto che sulle precisazioni inserite nel successivo supplemento arbitrale.
Nel rapporto l'arbitro precisa sia le modalità del contatto che le singole frasi pronunciate dal giocatore Ciampi, frasi dal contenuto oggettivamente ingiurioso che risultano ben diverse da quelle ipotizzate nel reclamo.
L'atteggiamento gravemente intimidatorio risulta confermato dal fatto che l'arbitro segnala in atti la ridottissima distanza tra il proprio viso e quello del calciatore tanto che, nella concitazione delle frasi, alcuni schizzi di saliva sarebbero persino arrivati al suo volto (ovviamente non volontari ma identificativi della condotta minacciosa e della vicinanza tra i due).
Inoltre l'approfondimento istruttorio richiesto al D.G. - tramite il supplemento acquisito in atti - ha consentito di confermare l'intera dinamica.
Il D.G. infatti, descrivendo l'azione illecita, precisa: “Confermo che il Sig. Ciampi dopo esser corso verso di me ed essersi avvicinato a distanza di pochi centimetri mi poneva la mano sul petto e, senza arrecarmi dolore, mi faceva arretrare di qualche centimetro. Successivamente per ristabilire una congrua distanza tra me e il calciatore e per notificare il provvedimento disciplinare ho fatto un passo indietro spostandomi di circa 1 metro. Ribadisco che il Sig. Ciampi, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, è uscito dal terreno di gioco senza l'ausilio di compagni o dirigenti e senza ulteriori inviti ed ha proferito al mio indirizzo le frasi che ho già scritto nel rapporto di gara e che confermo integralmente”.
Il G.S. poi è stato attento, nelle motivazioni descritte in epigrafe, a dettagliare le singole condotte illecite che non sono state superate dalle deduzioni della società spese in favore del suo atleta (senza calcare la mano su dettagli evidentemente colposi che avrebbero, con altra interpretazione, esposto il Ciampi ad una squalifica di ben altra entità); il medesimo si è invece reso responsabile di una condotta gravemente antisportiva puntualmente confermata nel supplemento fornito dal D.G..
Pertanto la sanzione inflitta dal G.S. appare corretta ed adeguata.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca F.B.C. Cambiano United e dispone l'incameramento della relativa tassa
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