COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 52 Stagione Sportiva 2012/2013 Gara Palazzo del Pero – Lorese (1-1) del 18/11/2012. Campionato di III categoria. In C.U. n.21 del 21/11/2012 Del. Prov. Arezzo.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 52 Stagione Sportiva 2012/2013 Gara Palazzo del Pero – Lorese (1-1) del 18/11/2012. Campionato di III categoria. In C.U. n.21 del 21/11/2012 Del. Prov. Arezzo. Reclama la società Palazzo del Pero avverso la squalifica per quattro gare effettive del calciatore Favilli Davide “per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario”. La reclamante sostiene che non vi è stato alcun contatto fra il proprio tesserato e quello avversario in quanto il secondo avrebbe simulato il colpo in realtà non ricevuto. Sostiene inoltre che al termine della gara il calciatore “colpito” avrebbe comunicato all’arbitro la sua simulazione. Chiede la revoca della sanzione o quantomeno una sua diminuzione nonché di essere ascoltata personalmente qualora la C.D. lo desideri.. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma il fatto violento sottolineando tuttavia che alcun infortunio è accorso al calciatore colpito. La C.D. esaminati gli atti ufficiali accoglie parzialmente il reclamo. In via preliminare. Ancora un volta, il Collegio rileva che è diritto delle società reclamanti di essere presenti all’udienza, tuttavia questa volontà deve essere chiaramente esplicitata nel contesto del gravame in forma positiva e non ipotetica. Nel merito. Il fatto, così come riportato dall’arbitro, è sicuramente avvenuto, tuttavia il colpo inferto deve essere stato di lieve entità in quanto non ha procurato alcuna conseguenza al calciatore colpito. Il D.G. non fa menzione di scuse o “confessioni” a fine gara da parte del calciatore colpito e quindi la circostanza deve ritenersi non avvenuta. In punto di quantificazione la fattispecie deve ricondursi a quelle di attività violenta di non grave entità e quindi la sanzione inflitta deve essere rivisitata. P.Q.M. La C.D.T.T. accogliendo il reclamo nelle conclusioni formulate in ipotesi dalla reclamante, cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Favilli Davide per tre giornate effettive di gara (minimo edittale). Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it