COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 14.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA D. CAMPITELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS – CAMPITELLO DISPUTATA A TERNI IL 25.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 55 DEL COMITATO REGIONALE UMBRO DEL 24.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •ALL’AMENDA DI €. 200,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’; •ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALA CALCIATORE CAVALIERI FABIO PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 14.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA D. CAMPITELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS - CAMPITELLO DISPUTATA A TERNI IL 25.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 55 DEL COMITATO REGIONALE UMBRO DEL 24.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •ALL’AMENDA DI €. 200,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’; •ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALA CALCIATORE CAVALIERI FABIO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.12.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Pol. Campitello, chiedendo la riduzione delle sanzioni. E’ presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE L’esame degli atti di gara e dei verbali relativi alle audizioni del Direttore di gara e del Si. Passagrilli Roberto quale delegato del Presidente della Società Campitello consentono di dare per certi i rilievi, per altro confermati dallo stesso sig. Passagrilli, che hanno portato all’irrogazione della sanzione dell’ammenda. Quanto alla squalifica del giocatore Cavalieri Fabio emerge che il comportamento tenuto dallo stesso sia stato caratterizzato da sicura esagitazione, ma da mancanza di violenza, circostanza peraltro confermata dallo stesso direttore di Gara in sede di audizione. La sanzione, sulla base di tale presupposto, può essere ridotta rispetto a quella originariamente inflitta. P.Q.M. Delibera di confermare l’ammenda di euro 200,00 irrogata alla società Polisportiva di Campitello e, in parziale accoglimento del reclamo proposto nell’interesse del calciatore Fabio Cavalieri riduce in tre giornate la squalifica originariamente irrogata. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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