COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 14.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ NORCIA 480 IN RIFERIMENTO ALLA GARA NORCIA – CARBON CALCIO DISPUTATA A NORCIA IL 10.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 14 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 15.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •ALL’AMENDA DI €. 200,00; •ALL’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SALVATORI EGIDIO FINO AL 27/02/2013; •ALL’INIBIZIONE AL DIRIGENTE DE PAOLIS MARCO FINO AL 10/03/2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 14.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ NORCIA 480 IN RIFERIMENTO ALLA GARA NORCIA – CARBON CALCIO DISPUTATA A NORCIA IL 10.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 14 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 15.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •ALL’AMENDA DI €. 200,00; •ALL’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SALVATORI EGIDIO FINO AL 27/02/2013; •ALL’INIBIZIONE AL DIRIGENTE DE PAOLIS MARCO FINO AL 10/03/2013. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.12.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Norcia 480, chiedendo la riduzione delle sanzioni. E’ presente l’arbitro della gara. MOTIVI DELLA DECISIONE Esaminati gli atti ufficiali di gara, l’interposto reclamo ed all’esito dell’audizione del direttore di gara e della società Norcia 480, questa Commissione osserva quanto segue. Il direttore di gara in sede di audizione confermava integralmente sia il referto che il supplemento allo stesso, laddove sono stati minuziosamente descritti i comportamenti posti in essere dal dirigente Salvatori Egidio e dall’allenatore De Paolis Marco. Alla luce di quanto precede, si ritiene meritevole di integrale conferma la decisione del G.S. ovvero l’ammenda di €. 200,00 alla società reclamante e l’inibizione al dirigente Salvatori Egidio fino al 27/02/2013, e l’allenatore De Paolis Marco fino al 10/03/2013. P.Q.M. Delibera di respingere il reclamo proposto dalla società Norcia 480 confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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