COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale n. 34 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ STEINHAUS AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 30 DEL 22/11/2012 CON IL QUALE E’ STATA COMMINATA LE SEGUENTE SANZIONE – IN RELAZIONE ALLA GARA DEL 18/11/2012 AICA / CADIPIETRA DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA L’AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETA’ CADIPIETRA;
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale n. 34 del 13.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ STEINHAUS AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 30 DEL 22/11/2012 CON IL QUALE E' STATA COMMINATA LE SEGUENTE SANZIONE
– IN RELAZIONE ALLA GARA DEL 18/11/2012 AICA / CADIPIETRA DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA L'AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETA' CADIPIETRA;
La società STEINHAUS, con ricorso ritualmente presentato ha impugnato il provvedimento disciplinare in oggetto, con il quale il G.S. ha comminato le sanzioni sopra indicate per i motivi contenuti nel C.U. n. 30 del 22/11/2012.
La ricorrente chiede la riduzione della sanzione, sostenendo che la società non può essere ritenuta responsabile per la sicurezza del terreno di gioco nel quale era ospitata e che la persona entrata in campo non era un proprio sostenitore.
Il reclamo è infondato.
Il rapporto arbitrale descrive con estrema chiarezza i fatti verificatisi e la sanzione applicata dal G.S. appare pertanto congrua.
P.Q.M.
La Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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