COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 47 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ U.S. LAVIS AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. NR. 44 DEL 15.11.2012.

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale N° 47 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ U.S. LAVIS AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. NR. 44 DEL 15.11.2012. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali dai quali si rileva la chiarezza ed univocità di quanto riportato nel rapporto di gara si delibera la reiezione del reclamo medesimo in quanto le dichiarazioni dell’arbitro non si prestano a dubbi interpretativi inoltre una quota del reclamo non è ammissibile. Respinto il reclamo si ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it