COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RICORSO ASD RELA SENISE AVVERSO LA SQUALIFICA PER 4 GARE INFLITTE DAL G.S. AL CALCIATORE LISTA NICOLA RIPORTATE SUL CU N.41 DEL 05.12.2012.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 19.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
6.1 RICORSO ASD RELA SENISE AVVERSO LA SQUALIFICA PER 4 GARE INFLITTE DAL G.S. AL CALCIATORE LISTA NICOLA RIPORTATE SUL CU N.41 DEL 05.12.2012.
La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Giordano Paolo, nella seduta del 17/12/2012, ha deliberato quanto segue.
Letto il reclamo proposto dalla Società ASD Real Senise avverso la squalifica del calciatore Lista Nicola,come riportata sul C.U. n.41 del 05.12.2012;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Accertato che le motivazioni, addotte dalla reclamante, dal contenuto peraltro inconferenti rispetto al merito dei fatti, relativi alla gara, in parola, non hanno, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara, dai quali, di converso, è emerso in maniera inequivocabile la responsabilità del predetto calciatore;
Osservato,conseguentemente, come proporzionata,in ogni caso,si qualifichi la sanzione irrogata rispetto al comportamento dal calciatore tenuto;
P.Q.M.
• rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.41 del 05.12.2012;
• dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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