COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 58 RECLAMO PROPOSTO DA IMOLESE CALCIO 1919 Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 28.11.2012 gara SAN ANTONIO – IMOLESE del 18.11.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
58 RECLAMO PROPOSTO DA IMOLESE CALCIO 1919
Avverso omologazione risultato gara
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 28.11.2012
gara SAN ANTONIO – IMOLESE del 18.11.2012
La società IMOLESE CALCIO 1919, della quale è stato sentito un delegato, ricorre avverso il sopra
indicato provvedimento, argomentando ampiamente in ordine a quanto richiesto. Alla gara di cui all’oggetto ha preso
parte, nelle file avversarie, il calc. Gonnella Natale. Detto calciatore, con C.U. n. 223 , datato 28.5.2012, della Lega Pro,
veniva squalificato per 3 giornate di gara. Scontava la squalifica non prendendo parte a tre gare, fra le quali la gara San
Antonio – Real Rimini Siti del 16.9.2012. Richiamandosi all’art. 22, comma 4, del C.G.S. (“le gare, con riferimento alle
quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli
effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3 – 0 o 6 – 0 ai sensi dell’art.
17”), sostiene che detto calciatore, non avendo scontato la sanzione nella gara con il Real Rimini Siti, gara annullata,
versasse certamente in posizione irregolare e, quindi, non avesse titolo per prendere parte alla gara di cui all’oggetto. Cita
una pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale su un caso analogo, con decisione che concorda con quella
sostenuta dall’Imolese Calcio 1919, e chiede l’annullamento della decisione di primo grado, con conseguente punizione
sportiva della perdita della gara San Antonio – Imolese a carico dell’A.S.D. SAN ANTONIO.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- ricordato che l’art. 53, comma 3, delle N.O.I.F. dispone che “tutte le gare in precedenza disputate
non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria
od esclusa” (come riportato nella decisone del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 19 del 14.11.2012) e non l’annullamento
di dette gare;
- per quanto attiene all’art. 22, comma 4, del C.G.S., con riferimento alle sanzioni a carico di tesserati
che si considerano scontate, il significato di “gare che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica” deve
intendersi come gare ufficiali del campionato, che non siano state annullate per motivi relativi alla regolarità delle gare
stesse. La gara San Antonio – Real Rimini del 16.9.2012, non annullata, ma posta nel nulla per la esclusione dal
campionato del Real Rimini Siti e del cui risultato non si è tenuto conto con la riformulazione della classifica, era una gara
ufficiale di campionato, valida per la classifica, per cui il calc. Gonnella, non avendovi preso parte aveva scontato la
squalifica e, pertanto, si trovava in posizione regolare nella gara di cui all’oggetto (cfr. C.A.F. 25.7.1991 Appello
S.S.Sarnano – 28.4.2003 Appello U.P.Santa Croce);
- ritenendo di non potere aderire al più recente asserto rappresentato dalla citata decisione della C.D.N.
nella quale non si individuano logiche motivazioni;
- valutata regolare la partecipazione del calc. Gonnella Natale alla gara di cui all’oggetto,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso della soc. IMOLESE CALCIO 1919 e di confermare la decisione assunta in
primo grado di omologare il risultato conseguito sul campo : SAN ANTONIO 3– IMOLESE 1
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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