COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 59 RECLAMO PROPOSTO DA A.P.D. RIBELLE Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 28.11.2012 gara SAVIGNANESE – RIBELLE del 18.11.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 59 RECLAMO PROPOSTO DA A.P.D. RIBELLE Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 28.11.2012 gara SAVIGNANESE – RIBELLE del 18.11.2012 L’A.P.D. RIBELLE, della quale è stato sentito il Presidente, assistito da persona di fiduciia, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, argomentando ampiamente in ordine a quanto richiesto. Alla gara di cui all’oggetto ha preso parte, nelle file avversarie, il calc. Bartolini Luca. Detto calciatore, in relazione alla partita Savignanese-Misano del 30.9.2012, venne squalificato per 2 giornate di gara, scontando la seconda giornata non prendendo parte alla partita Real Rimini Siti - Savignanese del 20.10.2012. Il 14.11.2012 ( C.U. 19) il G.S. del C.R.E.R. delibera di escludere dal Campionato la soc. Real Rimini e che “tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la formazione della classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa (art. 53, comma 3 delle N.O.I.F.). Nello stesso comunicato il Presidente del C.R.E.R. deliberava che “a seguito del provvedimento del G.S. in data odierna, la seguente società è stata esclusa da tutti i campionati : S.S.D. Real Rimini Siti”. In data 24.11.2012 la ricorrente proponeva reclamo al G.S. chiedendo, a carico dell’A.S.D. Savignanese l’irrogazione della sanzione della perdita della gara di cui all’oggetto per l’impiego in detta gara del calc. Bartolini Luca in posizione irregolare; la giornata di squalifica asseritamene scontata nella partita Real Rimini Siti – Savignanese infatti doveva considerarsi tamquam non esset, in quanto la gara era stata annullata con provvedimento del G.S., cosicché il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara successiva al provvedimento del G.S., cioè quella disputata contro la ricorrente. Il primo Giudice respingeva il reclamo. Si dilunga in varie considerazioni circa l’art. 22 del C.G.S. e l’art. 53 delle N.O.I.F., cita una pronuncia della C.A.F. (10/17.3.2003) ed una della Commissione Disciplinare Nazionale(29.4.2008) su casi analoghi, con decisione che concorda con quella sostenuta dall’A.P.D. RIBELLE, e chiede l’annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo, con conseguente punizione sportiva della perdita della gara Savignanese – Ribelle a carico dell’A.S.D. SAVIGNANESE. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - ricordato che l’art. 53, comma 3, delle N.O.I.F. dispone che “tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa” (come riportato nella decisone del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 19 del 14.11.2012) e non l’annullamento di dette gare; - per quanto attiene all’art. 22, comma 4, del C.G.S., con riferimento alle sanzioni a carico di tesserati che si considerano scontate, il significato di “gare che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica” deve intendersi come gare ufficiali del campionato, che non siano state annullate per motivi relativi alla regolarità delle gare stesse. La gara Real Rimini - Savignanese del 20.10.2012, non annullata, ma posta nel nulla per la esclusione dal campionato del Real Rimini Siti e del cui risultato non si è tenuto conto con la riformulazione della classifica, era una gara ufficiale di campionato, valida per la classifica, per cui il calc. Bartolini, non avendovi preso parte, aveva scontato la squalifica e, pertanto, si trovava in posizione regolare nella gara di cui all’oggetto (cfr. C.A.F. 25.7.1991 Appello S.S.Sarnano – 28.4.2003 Appello U.P.Santa Croce); - ritenendo di non potere aderire al più recente asserto rappresentato dalla citata decisione della C.D.N. nella quale non si individuano logiche motivazioni; - valutata regolare la partecipazione del calc. Bartolini Luca alla gara di cui all’oggetto, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.P.D. RIBELLE e di confermare la decisione assunta in primo grado di omologare il risultato conseguito sul campo : SAVIGNANESE 1 – RIBELLE 0. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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