COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 61 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. TOZZONA PEDAGNA Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2012 gara TOZZONA PEDAGNA – CAGLIARI del 31.10.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
61 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. TOZZONA PEDAGNA
Avverso perdita gara
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2012
gara TOZZONA PEDAGNA – CAGLIARI del 31.10.2012
L’A.C. TOZZONA PEDAGNA, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso il sopra
indicato provvedimento segnalando che, dopo avere controllato la situazione del terreno di gioco, l’arbitro si ritirava nello
spogliatoio e, una volta uscitone, comunicava che la gara era sospesa e che voleva procedere al rituale riconoscimento
dei giocatori. La segnatura del campo era stata regolarmente effettuata e che l’arbitro non ha chiesto all’incaricato di
procedere al ripristino della segnatura del terreno di gioco. La reclamante riteneva che la gara non avesse avuto luogo per
le pessime condizioni del campo . Chiede la riprogrammazione della gara.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito, a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha, in
questa sede, ribadito che, dopo avere rilevato la inconsistenza delle linee di segnatura del campo, ne aveva richiesto il
ripristino al dirigente accompagnatore ufficiale, senza ottenere risposta e senza adempimento di quanto richiesto, aveva
deciso di non dare inizio alla gara;
- visti gli art. 17, comma 1, e 35, comma 1, del C.G.S.
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell’A.C. TOZZONA PEDAGNA, confermando la decisione assunta in
primo grado di infliggere all’A.C. TOZZONA PEDAGNA la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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