COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 65 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL SAN PROSPERO Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 20 del 28.11.2012 gara TRICOLORE REGGIANA – REAL SAN PROSPERO del 24.11.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 65 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL SAN PROSPERO Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 20 del 28.11.2012 gara TRICOLORE REGGIANA – REAL SAN PROSPERO del 24.11.2012 L’A.S.D. REAL SAN PROSPERO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che l’arbitro, senza alcuna motivazione, sospendeva la gara al 32° minuto del secondo tempo. Solo successivamente i dirigenti sono venuti a conoscenza della motivazione addotta per mancanza del numero legale di giocatori del Real San Prospero. All’atto della sospensione era stato espulso un solo giocatore e, contestualmente, l’arbitro aveva già provveduto a dichiarare la fine anticipata dell’incontro. Nessuno ha avuto conoscenza dell’espulsione di 4 giocatori, provvedimento che non è stato neppure indicato nella distinta restituitaci a fine gara. Certamente l’arbitro è incorso in un errore. Chiede la riprogrammazione della gara. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che l’arbitro, sentito, a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato : 1) di avere sospeso la gara perché, dopo la espulsione di un giocatore dell’A.S.D. Real San Prospero, cinque giocatori di detta compagine gli si avvicinavano protestando; 2) parlava con il capitano dell’A.S.D. Real San Prospero, che si dimostrava collaborativo, ma i cinque giocatori non si allontanavano; 3) l’arbitro si avvicinava ad un calciatore dell’A.C. Tricolore Reggiana, rimasto precedentemente infortunato e notava che, nei pressi, si era creato un gruppo di calciatori che discutevano animatamente; 4) cercava di allontanare, fra loro, detti calciatori senza riuscirvi e, anzi, veniva insultato, così come anche giocatori locali; 5) tornata la calma, mentre cercava di parlare con il capitano dell’A.S.D. Real San Prospero, un giocatore di detta squadra lo offendeva e, poiché avrebbe dovuto espellere almeno cinque giocatori dell’A.S.D. Real San Prospero, per cui sarebbe venuto a mancare il numero minimo di giocatori per continuare la gara, decideva di sospendere la partita, incamminandosi verso gli spogliatoi; - ritenuto che l’arbitro, nella occasione, non si sia avvalso di tutti i poteri che gli sono conferiti dal regolamento, posto che non è dato rilevare nelle sue dichiarazioni che sussistessero pericoli per la sua incolumità e per quella dei giocatori, d e l i b e r a - di annullare la decisione assunta in primo grado della perdita per 0 – 3 della gara a carico dell’A.S.D. REAL SAN PROSPERO e dispone per la riprogrammazione della stessa a cura della Delegazione Zonale di Reggio Emilia. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it