Pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIULIANO TEATINO 1947 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO GIULIANO TEATINO / MAIELLA CALCIO, DISPUTATA L’11/11/12 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI III CATEGORIA , GIRONE “A” (C.U. N°13 del 22.11.12 – DEL. PROV. LE DI CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIULIANO TEATINO 1947 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO GIULIANO TEATINO / MAIELLA CALCIO, DISPUTATA L’11/11/12 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI III CATEGORIA , GIRONE “A” (C.U. N°13 del 22.11.12 – DEL. PROV. LE DI CHIETI). Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Giuliano Teatino 1947 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere, nel corso della gara in epigrafe, effettuato sei sostituzioni in violazione dell’art. 74 N.O.I.F. La società appellante ha chiesto, anche in sede di audizione, l’annullamento della sanzione ed il ripristino del risultato acquisito sul campo, deducendo che il sesto calciatore sostituito avrebbe avuto, comunque, titolo a partecipare alla gara in quanto regolarmente inserito in distinta e non squalificato e che, in ogni caso, la sostituzione sarebbe stata ininfluente, poiché effettuata già sul punteggio di 3 – 0 per i padroni di casa e verso la fine della gara. Osserva la Commissione che l’appello è palesemente infondato e non meritevole di accoglimento, sulla base del combinato disposto degli artt. 74, comma II, N.O.I.F., 23, comma II, C.U. n° 1, dell’1.7.2012, L.N.D. e 17, comma V, lett. a), C.G.S. Le norme richiamate, infatti, non appaiono suscettibili di interpretazione, sia circa il numero massimo di sostituzioni consentite, nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, pari a cinque, sia circa le conseguenze per la violazione di tale disposizione, posto che risulta fuori di dubbio la mancanza di titolo a partecipare alla gara in capo al sesto giocatore subentrante. Quanto, infine, all’asserita ininfluenza ai fini dello svolgimento della gara, deve rilevarsi che la sesta sostituzione è avvenuta al 41° del secondo tempo (come risulta dal referto arbitrale) e non al 45° (come sostenuto dalla società appellante), onde non può non rilevarsi come il cambio di cui si discute sia stato potenzialmente influente ai fini del regolare svolgimento della gara. Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice non può che essere confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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