COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 20 Dicembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 14. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTÀ DI SANT’ARPINO – GARA CITTÀ DI SANT’ARPINO /GIUGLIANO 1928 DEL 24.11.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 20 Dicembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 14. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTÀ DI SANT’ARPINO – GARA CITTÀ DI SANT’ARPINO /GIUGLIANO 1928 DEL 24.11.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, anche a voler prescindere dalla parziale genericità del ricorso, non può che ribadirsi che il referto dell’arbitro, che notoriamente configura fonte privilegiata di prova, in seno all’ordinamento sportivo, trova conferma anche sulla scorta del supplemento di rapporto di uno dei due assistenti del direttore di gara, ovvero proprio dell’ufficiale di gara che ha determinato l’espulsione, dal terreno di gioco, del calciatore Menale Francesco, avverso la cui sanzione si è opposta la società reclamante. Deve, dunque, ritenersi accertato il comportamento violento, ai danni di un calciatore avversario, da parte dell’innanzi nominato calciatore Menale Francesco; in ogni caso, deve giudicarsi indimostrabile quanto asserito dalla società reclamante, che ha indicato in altro suo calciatore (Arena Mario, anch’egli espulso, nel corso della stessa gara, per altro gesto ai danni di altro antagonista ancora) il responsabile del gesto. P.O.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Città di Sant’Arpino; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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