COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 20 Dicembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 16. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL MACERATESE CALCIO – GARA JUNIOR SAN CIPRIANO 2005 / REAL MACERATESE CALCIO DEL 3.11.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 20 Dicembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 16. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL MACERATESE CALCIO – GARA JUNIOR SAN CIPRIANO 2005 / REAL MACERATESE CALCIO DEL 3.11.2012 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, questa C.D.T. ritiene non potersi che confermare i fatti così come descritti dal direttore di gara. Non sono emersi, invero, elementi che inducano a ridimensionare la portata e la gravità di quanto riferito dall’arbitro nel proprio rapporto. Tuttavia, questa Commissione ritiene congruo e conforme ad un’equa valutazione ridurre a sei giornate di gara la squalifica, inflitta a carico del calciatore Rossano Giovanni. P.O.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Maceratese Calcio, di ridurre a sei giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Rossano Giovanni; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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