COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 del 20.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 02/12/2012 VIRTUS ROVEREDO – EDMONDO BRIAN

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 del 20.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 02/12/2012 VIRTUS ROVEREDO – EDMONDO BRIAN PREMESSA La gara A.S.D. VIRTUS ROVEREDO – A.S.D. EDMOND BRIAN (in programma a Roveredo in Piano, pr. di Pordenone, il 02.12.2012 e valevole per la 13^ giornata del girone di andata del Campionato di Promozione 2012/2013, Girone “A”) non è stata portata regolarmente a termine, in quanto al 38’ del primo tempo, subito dopo la terza espulsione adottata dall’arbitro nei confronti di calciatori dell’A.S.D. Virtus Roveredo, la squadra dell’A..S.D. Virtus Roveredo stessa, su invito di un proprio Dirigente, si ritirava dal terreno di gioco e si dirigeva verso gli spogliatoi, senza farvi più ritorno, rinunciando in tal modo a proseguire nella disputa della gara medesima. Il risultato della citata gara Virtus Roveredo – A.S.D. Edmondo Brian era, al momento dell’interruzione dell’incontro, di 1-2. Con telegramma in data 02.12.2012, l’A.S.D. Virtus Roveredo preannunciava reclamo “contro risultato” della suindicata partita e questo Giudice Sportivo, in attesa del reclamo stesso, decideva, in data 05.12.2012, di soprassedere da ogni decisione in merito alla gara di cui trattasi ed ai fatti verificatisi in occasione della rinuncia alla prosecuzione della stessa da parte della reclamante; venivano soltanto adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori espulsi nel corso del citato incontro, provvedimenti pubblicati sul C.U. n. 60 del 06.12.2012, pag. 12, del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND. Successivamente, con raccomandata spedita il 06.12.2012 e pervenuta al Comitato Regionale il 07.12.2012, l’A.S.D. Virtus Roveredo inviava il reclamo con le relative motivazioni e chiedeva “la non omologazione del risultato, la ripetizione della gara in data da destinarsi e l’annullamento dei provvedimenti disciplinari assunti”. Il reclamo, tempestivo, era corredato dalla prova dell’invio per raccomandata, della contestuale comunicazione all’A.S.D. Edmondo Brian, controparte interessata a riceverla, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S. e dall’autorizzazione all’addebito della prescritta tassa. L’A.S.D. Edmondo Brian, entro i termini previsti,non faceva pervenire alcuna controdeduzione in merito al reclamo proposto dall’A.S.D. Virtus Roveredo. I FATTI La gara, sin dall’inizio, era “sentita” dalle due squadre e caratterizzata da un agonismo elevato; erano state segnate tre reti (al 2’ ed al 13’ dal Brian, al 4’ dalla Virtus Roveredo), ma non si erano verificati episodi disciplinarmente rilevanti fino al 29’ del 1° tempo quando veniva concesso un calcio di rigore a favore dell’A.S.D. E. Brian. A seguito di tale decisione dell’arbitro (di seguito d.d.g.) si verificavano delle reazioni da parte di due calciatori della reclamante (il n. 8 Tomi Mauro ed il n. 7 Redivo Achille) nei confronti del d.d.g., che li espelleva entrambi; il Tomi ed il Redivo venivano squalificati rispettivamente per due e quattro giornate, così come pubblicato sul citato C.U. n. 60 del 06.12.2012. Successivamente, al 37’ del primo tempo, il capitano dell’A.S.D. Virtus Roveredo (n. 10, Redivo Andrea), che era già stato ammonito in precedenza e più precisamente al 27’ del 1° tempo per proteste, veniva nuovamente ammonito dal d.d.g. per plateali proteste, riferite ai precedenti episodi verificatisi in occasione del calcio di rigore concesso al Brian al 29’ del 1° tempo; avendo cumulato la seconda ammonizione, veniva espulso anche quest’ultimo ( 37’ del 1° tempo). Mentre il capitano della Virtus Roveredo stava lasciando il campo (38’ del 1° tempo), l’Assistente n. 1 del d.d.g., che si trovava a breve distanza dall’arbitro, richiamava l’attenzione di quest’ultimo facendogli notare che una persona, non inserita nella lista di gara e che si trovava al di fuori del recinto di gioco, entrava, a gioco fermo, sul terreno di gioco ed invitava i calciatori dell’A.S.D. Virtus Roveredo ad abbandonare il campo; nella circostanza la detta persona rivolgeva espressione irriguardosa nei confronti della terna arbitrale. Tale persona veniva personalmente riconosciuta dall’Assistente dell’arbitro n. 1 (come riferito da quest’ultimo nel proprio supplemento di rapporto, allegato agli altri documenti ufficiali relativi alla gara in questione) nel sig. Pottino Marco, Presidente dell’A.S.D. Virtus Roveredo. I calciatori dell’A.S.D. Virtus Roveredo accoglievano l’invito del sig. Pottino ed abbandonavano il terreno di gioco assieme a tutti i componenti della loro panchina insultando gli ufficiali di gara ed applaudendoli ironicamente. Visti i calciatori della Virtus Roveredo rientrare negli spogliatoi, il d.d.g. emetteva il triplice fischio e rientrava anche lui, assieme ai suoi collaboratori, nello spogliatoio. Una volta entrati nello spogliatoio e nell’attesa che li raggiungesse l’Osservatore arbitrale presente all’incontro, gli ufficiali di gara sentivano calci sferrati dall’esterno alla porta del loro spogliatoio nonché frasi ingiuriose e minacce a loro rivolte. Non appena arrivato, l’Osservatore arbitrale chiamava i Carabinieri. Questi ultimi, giunti subito sul posto, accompagnavano, successivamente, fuori dall’impianto sportivo la terna arbitrale e la scortavano fino alla piazza di Roveredo in Piano, da cui gli ufficiali di gara prendevano la via di casa senza incontrare altri problemi. Da notare che, mentre gli ufficiali di gara si stavano recando, in auto, verso l’uscita dell’impianto, seguendo la volante dei Carabinieri, venivano nuovamente ingiuriati, in prossimità del chiosco, dai sostenitori e dai calciatori locali. IL RECLAMO DELL’A.S.D. VIRTUS ROVEREDO Nel reclamo tempestivamente presentato, l’A.S.D. Virtus Roveredo segnalava numerosi errori tecnici in cui l’arbitro sarebbe incorso nel corso della gara prima della sua interruzione (convalida del secondo gol realizzato dal Brian nonostante una carica subita dal portiere della Virtus Roveredo consistente in un calcio alla testa, calcio di rigore indebitamente assegnato al Brian al 29’ del 1° tempo ed espulsione diretta di due calciatori della Virtus Roveredo senza alcuna motivazione, mancata assegnazione di un calcio di rigore a favore con conseguente espulsione di un calciatore del Brian per aver fermato con la mano sulla linea di porta un tiro di un calciatore della Virtus Roveredo, espulsione del capitano della Virtus Roveredo al 37’ del 1° tempo per seconda ammonizione inflittagli nel mentre si rivolgeva ai propri compagni invitandoli a mantenere la calma). Nel gravame veniva evidenziato altresì che, dopo l’ennesimo episodio che aveva penalizzato la Virtus Roveredo (espulsione del capitano), la Società stessa aveva ritenuto di ritirare la squadra dal campo in quanto “erano venute meno le condizioni psicologiche ed ambientali che potevano garantire un regolare svolgimento della partita ed al fine di impedire ulteriori situazioni di tensione e di garantire l’incolumità dei giocatori e della terna arbitrale stessa”. L’A.S.D. Virtus Roveredo, da ultimo, concludeva il proprio reclamo con le richieste elencate in premessa. ACCERTAMENTI Questo Giudice Sportivo sentiva, a maggiori chiarimenti, in data 13.12.2012, l’arbitro della gara. Il d.d.g. confermava tutto quanto riportato da lui nel proprio rapporto ponendo in evidenza che fino al 29’ del 1° tempo (in cui era stato concesso il calcio di rigore a favore del Brian) non accadevano episodi disciplinarmente rilevanti e che, a seguito di tale calcio di rigore accordato alla squadra ospite, si erano verificate delle reazioni sproporzionate da parte dei calciatori n. 8 e 7 della Virtus Rovereto (Tomi Mauro e Redivo Achille), motivo per cui venivano da lui espulsi. Successivamente – ed è sempre il d.d.g. a riferire – al 37’ del primo tempo, il capitano della Virtus Roveredo, già ammonito in precedenza, si rendeva responsabile di plateali proteste (con urla) relative ai precedenti episodi verificatisi in occasione del calcio di rigore, per cui lo ammoniva per la seconda volta e conseguentemente lo espelleva. Dichiarava, altresì, di non essere incorso assolutamente in alcun errore tecnico durante lo svolgimento della predetta gara, alla quale aveva presenziato, come già sopra detto, anche l’Osservatore arbitrale, cui spetta il compito di valutare la prestazione dell’arbitro. Dichiarava, infine, testualmente che lui ed i suoi collaboratori non avrebbero avuto alcun problema, dopo l’espulsione del capitano della Virtus Roveredo, per continuare a dirigere la gara in piena serenità, in quanto erano in grado di controllarla adottando i provvedimenti tecnici e disciplinari che le situazioni di volta in volta potevano richiedere. Non sussistevano quindi – ed è sempre il d.d.g. a dichiararlo – situazioni di pericolo che potevano pregiudicare l’incolumità della terna arbitrale e quella dei calciatori in campo. Infine, il d.d.g. confermava, altresì, il comportamento del Presidente dell’A.S.D. Virtus Roveredo (riconosciuto personalmente dall’assistente n. 1), il quale, entrato in campo, a gioco fermo, invitava, al 38’ del 1° tempo, i calciatori della propria squadra ad abbandonare il campo, nonché il comportamento dei calciatori locali e del pubblico nei confronti della terna arbitrale fino al momento in cui lasciava l’impianto sportivo, scortata dai Carabinieri. CONSIDERAZIONI L’A.S.D. Virtus Roveredo, nel proprio reclamo, ha elencato i numerosi errori tecnici in cui, ad avviso della reclamante, il d.d.g. sarebbe incorso in soli 30 minuti, penalizzando la propria squadra. Al riguardo, si pone all’attenzione che l’art. 29, punto 3, del C.G.S. recita testualmente : “I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del regolamento di Giuoco”. Le decisioni arbitrali, di conseguenza, sono insindacabili e non possono essere oggetto di esame da parte degli organi di giustizia sportiva, i quali, pertanto, non hanno il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche e disciplinari a meno che l’arbitro, nel proprio rapporto o successivamente non ammetta di aver compiuto un errore tecnico; pertanto, soltanto nel caso che l’arbitro ammetta di essere incorso in errore tecnico, il Giudice sportivo, nel prendere atto dell’errore stesso e dopo averlo valutato, può entrare nel merito della questione ed invalida la gara soltanto se risulti che il citato errore abbia concretamente influito, con decisività, sullo svolgimento del giuoco e sul risultato della gara. Dagli atti in possesso (rapporto, supplemento di rapporto, verbale di audizione dell’arbitro, e supplemento di rapporto dell’assistente n. 1) non emergono le circostanze dedotte dall’A.S.D. Virtus Roveredo nel proprio reclamo né tanto meno alcuna ammissione dell’arbitro stesso, né implicita né esplicita, di essere incorso in alcun errore tecnico, durante la gara in questione. Il rapporto dell’arbitro ed i relativi eventuali supplementi, per la posizione qualificata che l’ordinamento sportivo riserva ad essi (espressa disposizione di cui all’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva), costituiscono fonte di prova assoluta e privilegiata che non consente di mettere in discussione quanto descritto dal d.d.g. nel referto e poi riferito, senza discordanze, nel corso dell’audizione. Lo stesso dicasi per il rapporto dell’assistente dell’arbitro. Sulla base di quanto sopra esposto, i presunti errori tecnici commessi dal d.d.g. (compresi i tre provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei calciatori dell’A.S.D. Virtus Roveredo), dedotti dalla reclamante nel proprio gravame, non possono formare oggetto di esame nel merito di quest’organo di giustizia sportiva, in quanto non ammessi dall’arbitro stesso; pertanto, vertendo il detto reclamo su decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate dal d.d.g., devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di quest’ultimo e, pertanto, sottratti alla cognizione degli organi di giustizia sportiva, il reclamo stesso non può che dichiararsi inammissibile. In merito alla rinuncia alla prosecuzione della gara in questione da parte dell’A.S.D. Virtus Roveredo, non si può non ribadire quanto contemplato dall’art. 53 delle NOIF e dal comunicato ufficiale n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 02.07.2012 circa gli obblighi delle società e le conseguenze cui le Società vanno incontro in caso di violazioni della predetta norma. Art. 53, punto 1: “Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. Art. 53, punto 2: “La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.” Art. 53, punto 7: Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari. Infine, nel comunicato ufficiale n. 1 del 02.07.2012 (pag. 43) la Lega Nazionale Dilettanti ha fissato, per la stagione sportiva 2012/2013 in € 500,00 l’ammenda nei confronti di una società per la 1^ rinuncia in una gara del Campionato di Promozione. Quanto rappresentato dall’A.S.D. Virtus Roveredo nel proprio reclamo e cioè che la Società aveva ritenuto di rinunciare alla prosecuzione dell’incontro sia perché erano venute meno le condizioni psicologiche ed ambientali sia per impedire ulteriori situazioni di tensione e per garantire l’incolumità dei calciatori e della terna arbitrale, non trova riscontro nelle affermazioni dell’arbitro, il quale, nel corso dell’audizione, ha dichiarato (come già evidenziato nel precedente paragrafo relativo agli accertamenti)che non sussistevano problemi per la prosecuzione della gara e per dirigerla in piena serenità né situazioni di pericolo che potevano pregiudicare l’incolumità dei calciatori e della terna arbitrale. CONCLUSIONI Dai documenti ufficiali e da quanto dichiarato dal d.d.g. nel corso dell’audizione, emerge inequivocabilmente la responsabilità dell’A.S.D. Virtus Roveredo nella circostanza riguardante la rinuncia alla prosecuzione della gara di cui trattasi per essere stati disattesi, nella fattispecie, gli obblighi di cui al punto 1 del citato 53 delle NOIF e di cui al comma 1 dell’art. 1 del C.G.S. Il reclamo dell’A.S.D. Virtus Roveredo non può che essere dichiarato inammissibile in quanto le richieste sono basate su presunti errori tecnici dell’arbitro (nessuno dei quali ammessi dal d.d.g., né nel rapporto né in sede di audizione), motivo per cui agli organi di giustizia sportiva viene preclusa la possibilità di entrare nel merito delle questioni. Si fa presente che, per quel che riguarda le sanzioni disciplinari inflitte da questo Giudice sportivo ai calciatori dell’A.S.D. Virtus Roveredo, le stesse sono state irrogate in base a quanto rapportato dall’arbitro; in merito a quella superiore alle due giornate di squalifica poteva essere proposto ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale (art. 45, punto 3, lett. a) del C.G.S. ) entro il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul comunicato ufficiale (art. 46, punto 4, C.G.S.). Dagli atti si evincono, infine, il comportamento ingiurioso dei calciatori (non individuati singolarmente) dell’A.S.D. Virtus Roveredo ed ingiurioso e minaccioso dei sostenitori della stessa nei confronti della terna arbitrale e la frase irriguardosa del Presidente della detta Società verso la terna medesima al momento in cui aveva invitato i propri calciatori ad abbandonare il terreno di gioco. P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE dichiara inammissibile il reclamo presentato dall’A.S.D. Virtus Roveredo e dispone, conseguentemente, per l’incameramento della relativa tassa, ai sensi dell’art. 33, punto 13, del C.G.S.; delibera: • nei confronti della Soc. A.S.D. VIRTUS ROVEREDO: - la punizione sportiva della perdita della gara ASD VIRTUS ROVEREDO - ASD EDMONDO BRIAN, valevole per il Campionato di Promozione, Girone “A”, con il punteggio di 0 – 3, ai sensi dell’art. 53 punto, 2, delle NOIF, dell’art. 17, punti 1 e 4, lett. b), del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2 del C.G.S.; - la penalizzazione di un punto in classifica, ai sensi dell’art. 53, punto 2, delle NOIF e dell’art. 18, punto 1, lett. g) del C.G.S.; - l’ammenda di € 700,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S., dell’art. 4, punti 1, 2 e 3 del C.G.S., dell’art. 53, punto 7, delle NOIF e del C.U. n. 1 del 2.7.2012 della Lega Nazionale Dilettanti (pag. 42), per la rinuncia alla prosecuzione della gara e per il comportamento ingiurioso e minaccioso dei propri sostenitori ed ingiurioso dei propri calciatori nei confronti della terna arbitrale; • nei confronti del sig. POTTINO Marco (Presidente dell’A.S.D. Virtus Roveredo), l’inibizione fino al 20 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S., per essere entrato nel recinto di gioco al 38’ del primo tempo, pur non essendo fra le persone ammesse nel recinto stesso (art. 66 NOIF), per aver invitato i propri calciatori ad abbandonare il terreno di gioco e per aver rivolto, nella circostanza, espressione irriguardosa alla terna arbitrale.
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