COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 del 27.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’U.S. TORREANESE e del suo PRESIDENTE sig. ARMANDO CUDICIO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 del 27.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’U.S. TORREANESE e del suo PRESIDENTE sig. ARMANDO CUDICIO. Con raccomandata 31.07.2012, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig. Armando CUDICIO, Presedente dell’U.S. TORREANESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 49 lett. c) N.O.I.F. e agli art. 23 e 24, nr. 2 lett. a) del regolamento LND , come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia LND, relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “ 1^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” del 16.07.2011, in particolare per “non aver rispettato il termine ordinatorio fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità (del campo da gioco) di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al Campionato 2011/2012”. La U.S. TORREANESE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S., in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la società e il tesserato deferito, nonché la Procura Federale per la riunione del 20 dicembre 2012, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All’udienza del 20 dicembre 2012, dinnanzi all’intestata Commissione è comparsa: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota; nessuno per i deferiti. CUDICIO Armando Le conclusioni La Procura Federale ha formulato le seguenti richieste: a carico della società U.S. TORREANESE l’ammenda di € 120,00 (centoventi), a carico del Sig. Armando CUDICIO la inibizione per giorni 15 (quindici). La motivazione. La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale appare pacifica. Invero il C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabiliva espressamente che le Società dovessero provvedere, entro il termine ordinatorio del 16.07.2011, a curare tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione ai Campionati di appartenenza (nel caso di specie, 1^ Categoria), precisando, altresì, che l’eventuale inosservanza del sopradescritto termine avrebbe costituito illecito disciplinare. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dismessi e l’assenza di contestazione, da parte dei deferiti, circa i fatti loro addebitati, consentono di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione. P.Q.M. la C.D.T. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - a carico del Sig. Armando CUDICIO la inibizione per giorni 15 (quindici) - a carico della società U.S. TORREANESE l’ammenda di € 120,00 (centoventi). Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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