COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 20.12.2012 Delibera della Commissione DisciplinareDEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. -omissis – PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 1 E 8 COMMI 9 E 15 DEL C.G.SIN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. US TERRACINAAI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 116 del 20.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. -omissis - PER
RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 1 E 8 COMMI 9 E 15 DEL C.G.S
IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. US TERRACINA
AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con la nota del 3.6.2012 ha chiesto l’intervento della
Procura Federale, a seguito del mancato adempimento da parte della A.S.D. U.S. TERRACINA
della decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 3 del 25.2.2012, emessa
sulla base del contenzioso tra la predetta Società sportiva ed il proprio allenatore BARBABELLA
FRANCESCO.
Il Collaboratore della Procura Federale, dopo aver esaminato la decisione arbitrale in questione,
con la quale la società TERRACINA è stata condannata a corrispondere al proprio tecnico la
somma di € 7.500,00, oltre gli interessi legali, ha posto in evidenza che il lodo del Collegio Arbitrale
dinanzi richiamato è inappellabile ed immediatamente esecutivo.
Ha rilevato l’Organo Federale che l’inadempimento della Società U.S. TERRACINA risulta per
tabulas, dal momento che la stessa non ha dato esecuzione a quanto ingiunto dal Collegio
Arbitrale nei termini perentoriamente previsti dalla disciplina vigente, non avendo curato il ritiro
della raccomandata A.R. per la formale comunicazione dell’emissione della decisione in parola,
che è stata restituita per compiuta giacenza al Collegio Arbitrale.
Che tale comportamento, tenuto dalla Società TERRACINA, integra aperta violazione del disposto dell’art. 94 ter comma 13 NOIF e conseguenti sanzioni, e che questo tipo di condotta è ascrivibile al Presidente della Società -omissis -, per cui ritiene che i soggetti in questione siano da deferire a questa Commissione Disciplinare Territoriale per le violazioni loro imputabili ed indicate
in titolo.
La Società deferita ha trasmesso, nei termini, memoria difensiva attraverso un legale di propria
fiducia, il quale, anche in sede di audizione, dinanzi a questa Commissione e alla Procura
Federale ha tenuto a precisare che il deferimento in questione è assolutamente illegittimo, perché
viziato da un evidente errore nella individuazione del soggetto giuridico, eventualmente
responsabile della mancata ottemperanza al provvedimento del Collegio Arbitrale.
In effetti, da accertamenti eseguiti e acquisiti i fogli di censimento esistenti presso il C.R. Lazio, si è
accertata l’esistenza nella Città di Terracina di due Società, aventi matricole differenti e
precisamente l’A.S. TERRACINA 1925 con numero di matricola 65363, Società inattiva dal
30.6.2011, effettiva destinataria del lodo del Collegio Arbitrale citato nella parte motiva, e la
TERRACINA CALCIO 1925 ARL, numero di matricola 932238, Società sorta dalla fusione della
VIRTUS TERRACINA e FORMIA 1905, che non ha nulla a che vedere con l’altra società di
Terracina, costituendo in effetti due persone giuridiche assolutamente differenti, con numeri di
matricola diversi, così come la composizione dell’organico delle Società.
A questo punto la Procura Federale, tenuto conto di quanto sopra accertato, ha rinunciato al
deferimento in questione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, alla luce delle considerazioni suesposte, prende atto
della decisione assunta dalla Procura Federale, dichiarando il non luogo a procedere per i soggetti
deferiti.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le notifiche di rito.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 20.12.2012 Delibera della Commissione DisciplinareDEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. -omissis – PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 1 E 8 COMMI 9 E 15 DEL C.G.SIN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. US TERRACINAAI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.."